Sentenza n. 105/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07507/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento dell’AGCM che ha accertato una pratica commerciale scorretta e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro per la diffusione di denominazioni, segni grafici e informazioni sul servizio “It Alert” idonei a generare confusione con i servizi della Protezione civile
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità di un rapporto di consumo, sostenendo che i propri unici clienti fossero le pubbliche amministrazioni e che i cittadini fossero meri utenti del servizio, non destinatari di un’offerta commerciale; ha inoltre dedotto che l’applicazione non fosse funzionante né scaricabile in assenza dell’attivazione del servizio da parte di un Comune. Con il secondo motivo ha negato l’idoneità ingannevole dei messaggi e il rischio di confusione con i servizi della Protezione civile, richiamando la diversità dei siti e dei servizi, l’uso di un marchio registrato e la precedente assegnazione del dominio. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’AGCM avesse esercitato impropriamente poteri di tutela del consumatore per contestare l’uso di marchi e segni distintivi, materia riservata al giudice competente in materia di proprietà industriale, prospettando anche uno sviamento del potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette anche in assenza di un rapporto contrattuale già instaurato, poiché la pratica può consistere nella proposta rivolta al consumatore e idonea a influenzarne una decisione commerciale. I messaggi del sito presentavano il servizio come rivolto al cittadino, invitavano a scaricare l’app “IT Alert” e descrivevano funzionalità di allerta, comunicazione e geolocalizzazione tali da indurre il consumatore a ritenere di poter fruire direttamente del servizio. L’impossibilità tecnica di funzionamento dell’app in assenza di attivazione comunale non escludeva l’idoneità decettiva della comunicazione. L’illecito è infatti di pericolo e va valutato ex ante, considerando la potenzialità lesiva del messaggio, senza necessità di provare un danno concreto, una decisione effettivamente adottata o l’intenzionalità del professionista. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto rilevante non l’effettiva coincidenza tra i servizi dell’impresa e quelli della Protezione civile, ma la capacità complessiva della comunicazione di far credere al consumatore che il servizio fosse istituzionale. Tale idoneità derivava, tra l’altro, dal riferimento a messaggi della Protezione civile, dall’uso del tricolore e dal contenuto delle comunicazioni rivolte ai cittadini. Quanto al terzo motivo, il potere dell’AGCM non aveva riguardato la validità o la titolarità dei marchi, ma la possibile ingannevolezza delle modalità comunicative; non vi è stata quindi invasione della competenza del giudice della proprietà industriale né sviamento. Le spese del grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. 206/2005
pratiche commerciali tra professionisti e consumatori
La nozione comprende le azioni, omissioni, condotte e comunicazioni commerciali poste in essere dal professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
art. 20 d.lgs. 206/2005
una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico [...] del consumatore medio
La pratica commerciale scorretta può essere accertata sulla base dell’idoneità della condotta a falsare il comportamento economico del consumatore; non sono necessari un danno concreto o la prova dell’intenzionalità del professionista.
art. 21, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 206/2005
induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio
È ingannevole la comunicazione che, anche per la sua presentazione complessiva, contiene informazioni false o è idonea a indurre in errore sulle caratteristiche principali del prodotto o del servizio e a determinare una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti assunto; rientra inoltre nella fattispecie la comunicazione idonea a generare confusione con prodotti, marchi o segni distintivi altrui.
art. 23, comma 1, lett. o), d.lgs. 206/2005
promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore
La pratica è in ogni caso ingannevole quando la promozione di un prodotto simile è strutturata in modo da fuorviare il consumatore sull’identità del produttore.
art. 26 c.p.a.
Consente la compensazione delle spese di lite, nel caso concreto ritenuta giustificata dalla complessità delle questioni e dalla peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette si applica anche quando non sia ancora instaurato un rapporto contrattuale con il consumatore, purché la condotta del professionista sia oggettivamente collegata alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto o servizio e sia idonea a influenzare una decisione commerciale del consumatore.
- La qualificazione di una comunicazione come pratica commerciale ingannevole deve essere compiuta considerando la sua presentazione complessiva e la percezione del consumatore medio, verificando se il messaggio sia idoneo a indurre in errore sulla natura, sulle caratteristiche o sull’origine istituzionale del servizio e a determinare una decisione commerciale non altrimenti assunta.
- L’illecito in materia di pratiche commerciali scorrette ha natura di illecito di pericolo: la valutazione deve essere prognostica ed ex ante e non richiede la prova di un danno concreto, dell’effettiva adozione della decisione commerciale o del funzionamento del servizio pubblicizzato.
- L’accertamento di una pratica commerciale ingannevole non richiede la prova dell’intenzionalità del professionista, poiché la disciplina prescinde sia dall’elemento soggettivo sia dalla dimostrazione di una perdita effettivamente subita dal consumatore.
- L’AGCM può valutare l’uso di denominazioni, segni grafici e modalità comunicative quando tale uso rilevi come elemento della possibile ingannevolezza della pratica commerciale, senza che ciò implichi una decisione sulla validità o sulla titolarità dei diritti di proprietà industriale.
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