Ordinanza n. 1810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03570/2026, resa tra le parti, nel giudizio per l’annullamento 1) della Graduatoria di merito, pubblicata sul supplemento straordinario n. 1/17 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno datato 9 aprile 2025, 2) del Decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato in data 8 maggio 2025 sul supplemento straordinario n. 1/23 del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, 3) della scheda della valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice in data 12.12.2024, riferimento numero verbale 46, non è stato considerata, nella Voce A5 – incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la graduatoria di merito, la successiva rideterminazione della graduatoria con dichiarazione dei vincitori e la scheda di valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 3570/2026 e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa efficacia. Il giudizio di primo grado riguardava la graduatoria di merito pubblicata dal Ministero dell'Interno, il decreto di rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori, nonché la scheda di valutazione dei titoli redatta dalla commissione esaminatrice. La censura sostanziale concerneva la mancata considerazione, nella voce A5 relativa agli incarichi e servizi di particolare rilevanza annotati nel foglio matricolare, di elementi utili alla valutazione dei titoli. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi d'appello né le ragioni della dichiarata improcedibilità del ricorso di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini organizzativi e processuali della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ritenendo che le esigenze dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'ordinanza non dispone la sospensione della sentenza né anticipa una valutazione definitiva sulla legittimità della graduatoria o sulla corretta valutazione dei titoli. L'udienza di discussione è stata fissata al 1° ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della fase cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando tale misura è ritenuta idonea a tutelare adeguatamente le esigenze della parte, senza necessità di sospendere l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una rapida definizione del merito, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dell'appello né sulla legittimità degli atti amministrativi controversi.
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