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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33009/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 16/11/2022, con la quale, in qualità di Giudice dell'esecuzione, era stata respinta l'istanza del ricorrente proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia sopravvenuta: il ricorrente ha depositato atti di rinuncia (9 maggio 2023 tramite difensore con procura speciale e successivamente il 10 maggio 2023 con firma autenticata presso la Casa Circondariale). Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 26 maggio 2023.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma indica il fondamento dell'istanza oggetto del ricorso; la Corte ha rilevato che, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso il diniego ai sensi di tale articolo, esso è divenuto inammissibile per la rinuncia manifestata dal ricorrente dopo la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia sopravvenuta al ricorso in cassazione, se valida e documentata, determina l'inammissibilità del ricorso stesso.
  • La rinuncia può essere manifestata tramite difensore munito di procura speciale o direttamente dal detenuto con firma autenticata; è importante rispettare le formalità per la validità della rinuncia.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non esclude la condanna alle spese processuali; il giudice può altresì irrogare una sanzione pecuniaria (es. contributo alla Cassa delle ammende) se non sussistono ragioni di esonero.
  • In casi simili, verificare tempestivamente la volontà del ricorrente e la regolarità formale degli atti di rinuncia per evitare decisioni sfavorevoli e l'aggravio di oneri economici.
  • La parte resistente (qui l'organo che ha emesso l'ordinanza impugnata) ottiene praticamento il beneficio della decisione quando il ricorrente rinuncia al gravame.

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