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Ordinanza

Ordinanza n. 227/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva, reso noto tramite il Registro Elettronico in data 15/06/2024 [Doc. 1], adottato in data 12/06/2024, dal Consiglio della Classe 4D del Liceo Classico Statale “-OMISSIS-” di Milano, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof. -OMISSIS-, all’esito delle operazioni di scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, di cui al Verbale n. 6 [Doc. 2], operazioni integrate in autotutela col Verbale n. 7 [Doc. 3], in data 23/07/2024, dal Consiglio della Classe 4D, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof. -OMISSIS-, e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.

Giustizia amministrativa202402118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione dello studente alla classe successiva, deliberata dal consiglio di classe all'esito dello scrutinio finale e successivamente integrata in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato la deliberazione del consiglio della classe 4D di un liceo classico statale, resa nota tramite registro elettronico, con la quale lo studente non è stato ammesso alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2023/2024. Sono stati impugnati anche il verbale dello scrutinio finale, il successivo verbale di integrazione in autotutela e gli atti presupposti, consequenziali o connessi. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché si limita a disporre un incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ordinato alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico, se permanga l'interesse alla decisione di merito. In caso positivo, la parte dovrà aggiornare la situazione della vicenda, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria un'ulteriore attività istruttoria. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento potrà essere valutato come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse alla decisione, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Ha inoltre disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova e conseguenze processuali dal comportamento della parte, inclusa l'inerzia rispetto all'incombente richiesto.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili ai poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Utilizzato quale fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità degli interessati.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia la cui attualità deve essere verificata, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio diretto ad acquisire dalla parte l'aggiornamento sulla situazione sostanziale e processuale, sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sulla necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • L'inerzia rispetto a un incombente istruttorio specificamente diretto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione non comporta automaticamente la definizione nel merito, ma può essere valorizzata dal giudice, unitamente alle circostanze del caso, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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