Sentenza del 11/02/2021 n. 834 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Valore dei dati catastali - Elementi costituivi della domanda - Presupposto dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'accertamento IMU/ICI relativa alla determinazione del valore dell'immobile. Il centro della questione è il valore probatorio dei dati catastali rispetto ad altri titoli (es. contratti di compravendita) e l'onere della prova sull'esistenza e validità del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa.
La decisione
Il giudice ha affermato che i dati catastali hanno mero valore indiziario e costituiscono un sistema secondario e sussidiario rispetto ai contratti di compravendita. Il giudice di merito è tenuto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo allegato dall'attore, indipendentemente dalle eccezioni del convenuto; trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la prova è a carico dell'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio.
Norme richiamate
Cass. 5131/2009
Principio di diritto secondo cui i dati catastali hanno valore indiziario e il giudice deve accertare l'esistenza e la validità del titolo dedotto dall'attore; onere probatorio in capo all'attore; possibilità di rilevazione d'ufficio dell'insussistenza del titolo
Massime di principio
- I dati catastali sono prova indiziaria: non sono conclusivi rispetto al valore reale dell'immobile; contratti di compravendita e rogiti hanno più valore probatorio.
- In giudizio sull'IMU/ICI l'attore deve provare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo a fondamento della sua pretesa (es. atto di acquisto, concordamento del valore).
- Il giudice deve verificare d'ufficio, oltre che su istanza delle parti, l'insussistenza del titolo quando questo costituisce elemento costitutivo della domanda.
- Se l'attore non produce prove idonee del titolo, è probabile l'esito sfavorevole per il ricorrente; l'amministrazione può comunque utilizzare i dati catastali come presunzione ma non come prova assoluta.
- Per difendersi efficacemente: produrre documenti di trasferimento, perizie di stima, e ogni elemento che attesti il valore reale; contestualmente, l'amministrazione dovrebbe valutare e confrontare le prove contrarie ai dati catastali prima di fondare l'accertamento esclusivamente su questi ultimi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 195 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 196 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 feb 2021Sentenza del 11/02/2021 n. 205 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →