Ordinanza n. 1856/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - nei limiti interesse, della delibera AGCOM n. 132/23/CONS, con allegati, recante «Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all''ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e 333/20/CONS», nonché tutti gli atti e i provvedimenti presupposti e strettamente conseguenti, inclusa la delibera di avvio della consultazione n. 337/22/CONS, integrata dalla delibera 388/22/CONS; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia s.p.a. il 7 novembre 2023: - nei limiti interesse e per quanto di ragione, della medesima delibera impugnata con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM sulle condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM
Esito
La controversia
Fastweb ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, la delibera AGCOM n. 132/23/CONS e gli atti presupposti, inclusa la delibera di avvio della consultazione. Telecom Italia ha proposto ricorso incidentale contro la medesima delibera. Nel corso del giudizio, il Collegio di verificazione nominato dal TAR ha chiesto un'ulteriore proroga del termine per predisporre la bozza della relazione da sottoporre alle parti, rappresentando le ragioni della richiesta. La controversia non è stata quindi esaminata nel merito con la presente ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta del Collegio di verificazione e ha rideterminato i termini dell'incombente istruttorio: la bozza preliminare della verificazione dovrà essere trasmessa alle parti entro il 28 febbraio 2026; le parti potranno presentare osservazioni nei 30 giorni successivi; la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro i successivi 30 giorni. Conseguentemente, l'udienza pubblica già fissata per il 25 marzo 2026 è stata rinviata al 27 maggio 2026. La Segreteria è stata invitata a trasmettere immediatamente l'ordinanza e gli atti di causa al Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità della delibera AGCOM o sul ricorso incidentale.
Massime di principio
- Quando il verificatore rappresenta, con motivazione ritenuta adeguata dal giudice, la necessità di ulteriore tempo per completare l'incombente istruttorio, il giudice amministrativo può concedere una proroga e rideterminare i termini per la trasmissione della bozza, la formulazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva.
- La concessione di una proroga dell'incombente istruttorio può comportare il rinvio dell'udienza pubblica già fissata, quando la verificazione non sia ancora completata e il suo esito debba essere acquisito prima della decisione della controversia.
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