Cassazione Penale, Ordinanza n. 00707/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato l'ordinanza impugnata del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto-fine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorso investiva un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra un delitto-fine e il reato associativo di appartenenza in un contesto di narcotraffico. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato associativo e il delitto fine, valorizzando il fatto che il delitto fosse stato commesso da soggetto già affiliato all'organizzazione e nell'interesse della stessa. La Corte rileva però che tale mera circostanza non basta: per riconoscere la continuazione con il reato associativo occorre che il delitto-fine sia stato programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio. Nel caso concreto, questa allegazione non era stata puntualmente dedotta né risultava dagli atti.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
È la norma implicitamente evocata dal tema della continuazione in fase esecutiva; la Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso già programmato al momento dell'ingresso nel sodalizio.
art. 81 c.p.
La continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente la mera commissione del delitto-fine nell'interesse dell'associazione o da parte di un affiliato.
art. 616 c.p.p.
Viene applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra un reato associativo e un delitto-fine non può essere desunta automaticamente dalla sola appartenenza del soggetto al sodalizio criminale o dal fatto che il delitto sia stato commesso nell'interesse dell'organizzazione.
- Per riconoscere l'unicità del disegno criminoso tra associazione e reato-fine è necessario che il delitto sia stato almeno nelle sue linee essenziali programmato sin dal momento in cui il partecipe ha aderito all'associazione.
- In sede di esecuzione, la deduzione dell'unico disegno criminoso deve essere specifica e puntuale; in mancanza di allegazioni adeguate o di riscontri dagli atti, il motivo è manifestamente infondato.
- La mera prospettazione di una connessione funzionale tra delitto-fine e attività del sodalizio non è sufficiente a integrare la continuazione con il reato associativo.
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