Cassazione Penale, Sentenza n. 44114/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per false comunicazioni sociali, evasione e omesse dichiarazioni fiscali, nonché per bancarotta distrattiva (capo 2) per l'importo di €261.618,42 prelevati dal conto soci. Si duole che la Corte d'appello non abbia assolto la Pitari per bancarotta distrattiva in ragione dell'assoluzione, in un diverso processo e con rito ordinario, del coimputato Mancuso Joseph per lo stesso fatto (assoluzione del 06/03/2023), sostenendo che la sentenza di Mancuso avrebbe accertato l'insussistenza del fatto. Viene inoltre contestata la motivazione e richiamate violazioni di norme di procedura (artt. 125, 129, 187, 238-bis, 630 cod. proc. pen.) e si lamenta che la Corte d'appello abbia applicato male il principio di cui all'art. 238-bis richiedendo riscontri quando dalla sentenza altrui si dovrebbe desumere l'insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: la Pitari in appello non abbia contestato specificamente l'esistenza oggettiva degli episodi distrattivi (si era limitata a dichiararsi estranea), dunque mancava un motivo d'appello efficace; l'assoluzione di Mancuso si fondava su prove emerse in altro processo (rito ordinario) non emerse nel giudizio abbreviato della Pitari e aveva accertato l'esistenza di un ragionevole dubbio sull'impiego delle somme (ad es. per retribuzioni in nero), fatto incontroverso; non era stata dimostrata la definitività (il passaggio in giudicato) della sentenza assolutoria di Mancuso, per cui non si poteva configurare un contrasto di giudicati né applicare automaticamente l'art. 238-bis a favore della ricorrente. Conseguentemente il ricorso viene respinto e la Pitari condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme contestate dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto censurate efficacemente le questioni procedurali prospettate dalla ricorrente, poiché non erano state formulate in appello in modo specifico.
Citato tra le norme dedotte in ricorso; la Corte non ha rilevato profili di violazione efficacemente dimostrati con riferimento alla motivazione impugnata.
Richiamato nel ricorso; la sentenza non ha ritenuto emergenti violazioni tali da incidere sull'esito, atteso che le questioni non erano state adeguatamente dedotte in appello.
La Corte precisa che l'art. 238-bis trova applicazione quando da una sentenza prodotta si debba ricavare la sussistenza del fatto accertato in quella sede; non è applicabile per far valere automaticamente l'insussistenza del fatto accertata in altro procedimento se non è dimostrata la piena coincidenza e la definitività del giudicato prodotto.
art. 630 cod. proc. pen. (lettera a))
La ricorrente deduceva che la doglianza avrebbe costituito motivo di revisione; la Corte evidenzia che, invece, la questione non era stata adeguatamente sollevata in appello e non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per la revisione invocata.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte osserva che, essendo la sentenza relativa a Mancuso intervenuta dopo il deposito del gravame ma prima del termine di 15 giorni antecedenti l'udienza, la ricorrente avrebbe potuto proporre nuovi motivi d'appello ex art. 585(4), ma non lo fece; pertanto non può ora invocare tali elementi come motivo prevalente.
Massime di principio
- L'assoluzione di un coimputato in un processo diverso non determina automaticamente l'assoluzione dell'altro imputato: occorre dimostrare la coincidenza oggettiva e la definitività del giudicato (passaggio in giudicato) prima di invocarne l'effetto preclusivo.
- Quando la sentenza favorevole a terzi si fonda su prove emerse in un diverso rito/processo, il giudice del secondo procedimento può ritenere che si tratti di elementi non emersi nel suo giudizio e quindi non vincolanti; per ottenere sfruttamento di quella sentenza è necessario portarne la prova e chiarire la sovrapponibilità delle emergenze probatorie.
- In appello bisogna formulare motivi specifici e tempestivi: se dopo il deposito del gravame intervengono fatti o sentenze rilevanti, vanno proposti come "motivi nuovi" ai sensi dell'art. 585(4) entro i termini previsti, altrimenti si rischia di perdere la possibilità di farli valere.
- Per reclamare l'incompatibilità tra giudicati occorre provare il passaggio in giudicato della sentenza favorevole e l'identità materiale del fatto; l'onere probatorio pesa su chi invoca il contrasto.
- Non negare l'esistenza oggettiva di determinati fatti nel corso dei gradi di giudizio (es. il prelevamento di somme) rende difficile sostenere in Cassazione che quei fatti non sussistano: la contestazione deve essere diretta sull'elemento oggettivo e documentata.
- Nel confronto tra diversi riti (es. rito ordinario vs rito abbreviato) la Corte di legittimità ammette valutazioni difformi purché motivate: non ogni discrepanza equivale a contraddizione insanabile.
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