Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20932/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari sostenendo vizio di motivazione in relazione alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen. Denuncia che le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato) non giustificano gli arresti domiciliari con divieto di incontri, poiché sarebbe sufficiente una misura meno afflittiva (obbligo di dimora nel comune di residenza). Sottolinea inoltre il trasferimento dell'indagato ad altra unità operativa (UOD Trasporto su ferro), la sospensione obbligatoria dal servizio precedente, il ruolo marginale e la limitata personale responsabilità (ricezione, in due occasioni, di biglietti omaggio e di una tessera), l'incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti; anche il Pubblico Ministero avrebbe espresso parere favorevole alla sostituzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di Napoli e l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 5/12/2022, nonché il provvedimento genetico, e ha ordinato la cessazione immediata della misura cautelare (ordina l'immediata liberazione del ricorrente). La decisione si fonda sulla carenza di una motivazione adeguata e logica riguardo alle esigenze cautelari: la motivazione del Tribunale si è limitata a richiamare il contesto corruttivo e la lunga permanenza del ricorrente nello stesso ambiente, senza spiegare in modo specifico e fondato perché il trasferimento, la sospensione dal servizio e il carattere marginale della condotta non neutralizzassero il rischio di reiterazione. Pertanto la misura cautelare non è stata adeguatamente giustificata.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la ratio dell'impugnazione avanti al Tribunale (riesame/ordinanza in materia di misure cautelari)

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il principio di motivazione: la decisione sulla misura cautelare deve essere adeguatamente e specificamente motivata; il vizio di motivazione è stato parte centrale del ricorso

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari rilevanti (tra cui il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione): il giudice deve motivare in modo specifico la loro sussistenza nel caso concreto

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al reato di corruzione propria, indicata come capo di imputazione contestato all'indagato

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamata in correlazione agli illeciti di corruzione (aggravamenti/consumazione), parte dei capi di imputazione

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla corruzione per l'esercizio delle funzioni, citata tra i reati contestati

  • art. 353 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla turbata libertà degli incanti, parte delle imputazioni

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, parte delle imputazioni

  • art. 326 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla rivelazione del segreto d'ufficio, parte delle imputazioni

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamata per motivare il trattamento del procedimento in forma cartolare (decisorio senza discussione orale)

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25/2/2022, n. 15)

    Ulteriore norma che autorizza il processo cartolare in fase di trattamento del ricorso cautelare

Massime di principio

  • La mera appartenenza prolungata dell'indagato a un contesto in cui si verificano reati non basta, di per sé, a giustificare una misura cautelare personale gravosa: il giudice deve motivare specificamente e logicamente il nesso tra quella posizione e il concreto rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • Il trasferimento ad altro ufficio o la sospensione dall'impiego possono ridurre significativamente l'attualità del pericolo di reiterazione; il giudice cautelare deve valutare e motivare tale effetto caso per caso
  • I fatti di minore intensità (es. ricezione di biglietti o tessere) possono avere rilievo indiziario, ma, se la condotta attribuita all'indagato è marginale, occorre motivazione puntuale per tradurre tali elementi in esigenze cautelari severe
  • Quando la motivazione della misura è generica, contraddittoria o non affronta i punti specifici sollevati dalla difesa (es. trasferimento, sospensione, ruolo marginale), l'annullamento senza rinvio è una possibile conseguenza perché il giudizio rescindente non può supplire la carenza motivazionale
  • In sede di riesame il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le misure meno afflittive proposte dalla difesa (es. obbligo di dimora) e spiegare perché non sarebbero idonee a garantire le esigenze cautelari rilevate
  • Le decisioni adottate in forma cartolare richiedono ugualmente una motivazione chiara e specifica; l'esame "a distanza" non esime il giudice dall'obbligo di affrontare i profili essenziali sollevati dalle parti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.