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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02113/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti contro una sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e fondati su censure relative a motivi di appello rinunciati. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., a seguito di rinuncia ai motivi di appello. I ricorsi deducevano in modo molto generico un vizio di motivazione, riferito in modo poco comprensibile alla valutazione delle "ipotesi investigative" e della "pena inflitta". La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze riproponessero, in sostanza, motivi già rinunciati con il concordato, senza denunciare né una pena illegale né profili ammissibili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito di concordato in appello limita il sindacato di legittimità ai profili non coperti da rinuncia; il ricorso non può riproporre i motivi di appello rinunciati, salvo il caso di pena illegale o di altri vizi specifici del concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La proposizione del ricorso in violazione dei limiti di ammissibilità previsti per la sentenza ex art. 599-bis determina l'inammissibilità del ricorso stesso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre doglianze già oggetto di rinuncia con l'accordo delle parti.
  • Il controllo di legittimità sulla decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. è circoscritto ai motivi non rinunciati e, in particolare, ai casi in cui si deducano vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme dall'accordo.
  • La pena applicata con il concordato può essere scrutinata in cassazione solo se si assume la sua illegalità; in mancanza, non è consentito rimettere in discussione il merito delle questioni già definite con l'accordo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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