Cassazione Penale, Sentenza n. 43669/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del 22/5/2024. L'indagato contestava la sussistenza della gravità indiziaria nel riconoscergli il ruolo di organizzatore dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo di essere solo telefonista con ruolo meramente esecutivo. Inoltre deduceva carenza di esigenze cautelari perché, a suo dire, l'associazione sarebbe cessata nel 2023, i reati fine erano stati annullati e vi sarebbe un errore nella richiamata data di un arresto (riferimento a un arresto del 13/3/2027, evidentemente refuso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici che reiterano argomenti già esposti al giudice del merito senza confutare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha confermato che la gravità indiziaria è adeguatamente motivata: il ricorrente, oltre alle funzioni di telefonista e selezione delle vittime, svolgeva attività organizzative e sovraordinate (organizzazione trasferte, rifornimento schede telefoniche, corresponsione di contributi economici ai trasfertisti) con ampi margini di autonomia, elementi idonei a qualificare la posizione come organizzatore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ruolo di organizzatore può riguardare anche singole articolazioni territoriali dell'associazione e non richiede che il soggetto abbia agito esclusivamente nella fase costitutiva. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, anche alla luce della gravità e pluralità delle truffe commesse contro persone fragili e dei precedenti dell'indagato (una condanna in primo grado per detenzione e porto di arma). Ha inoltre rilevato che il riferimento alla data 13/3/2027 è un refuso. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
L'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) è stato interpretato alla luce della giurisprudenza della Cassazione nel senso che la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio; tale ruolo non richiede che l'attività di coordinamento riguardi necessariamente l'intera associazione o che sia svolta solo nella fase costitutiva, potendo riguardare anche articolazioni territoriali e risultare svolto con autonomia rispetto alle direttive dei capi.
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come organizzatore in un'associazione per delinquere occorre valutare elementi di autonomia decisionale, coordinamento operativo (es. organizzazione trasferte, approvvigionamento risorse, gestione delle comunicazioni) e funzionalità rispetto alla struttura del sodalizio; anche ruoli apparentemente tecnici (telefonista) possono essere qualificati come organizzativi se accompagnati da tali funzioni.
- In sede di Cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice del merito: argomentazioni generiche o la mera reiterazione di quanto già dedotto sono inammissibili.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) si valuta sul concreto pericolo attuale, considerando la persistenza del sodalizio, la gravità e la pluralità dei reati commessi e la personalità/precedenti dell'indagato; misure meno afflittive devono essere ritenute inadeguate solo se effettivamente idonee a prevenire il rischio di reiterazione.
- Errori materiali o refusi (es. date inesatte) nella motivazione non invalidano il provvedimento se il complesso della motivazione risulta congruo, logico e non manifestamente contraddittorio.
- Quando il sodalizio è ramificato, il coordinamento anche di una sola articolazione territoriale può bastare per l'attribuzione del ruolo di organizzatore; il carattere plurale e interscambiabile del ruolo è compatibile con più soggetti che svolgono funzioni di programmazione e pianificazione.
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