Sentenza n. 735/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro n. 1060 del 16 maggio 2024, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” ed alla conseguente liquidazione dello stesso, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 6 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, relativa al pagamento del bonus carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione lavoro, n. 1060 del 16 maggio 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla percezione del bonus carta docente e alla relativa liquidazione. Ha dedotto, in sostanza, il persistente mancato integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, in favore della ricorrente e dei suoi difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per l'adempimento e riservando, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'assenza di integrale adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo entro un termine determinato.
- La richiesta di nomina del commissario ad acta può essere riservata alla fase successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, quando l'Amministrazione non abbia ancora eseguito il giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soccombente è condannata alle spese del procedimento quando il ricorso sia reso necessario dal persistente inadempimento del giudicato.
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