Sentenza n. 697/2026 - Roma, Sezione 3
per la condanna alla riduzione in pristino e alla restituzione delle aree di proprietà della Pratolungo Immobiliare S.r.l., occupate per la realizzazione delle opere di ripristino dell'officiosità del fosso di Pratolungo, con reintegrazione nel possesso nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione delle aree per la realizzazione di opere idrauliche di ripristino dell'officiosità del Fosso di Pratolungo, con domande di riduzione in pristino, restituzione, reintegrazione nel possesso e risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e imprese coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la condanna delle amministrazioni intimate alla riduzione in pristino e alla restituzione delle aree di proprietà occupate per la realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica del Fosso di Pratolungo, nonché la reintegrazione nel possesso e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione, divenuta illegittima dopo l'annullamento degli atti espropriativi disposto con precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. La Regione Lazio e Italgas Reti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ordinario in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sostenendo che la controversia riguardasse opere idrauliche incidenti sul regime di un'acqua pubblica. Italgas Reti ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario delegato hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva. Le ricorrenti hanno invocato l'efficacia esterna del giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi nei precedenti giudizi espropriativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le domande di ripristino dello stato dei luoghi, restituzione, reintegrazione nel possesso e risarcimento derivano dall'occupazione effettuata nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche destinate a regolare il flusso delle piene del Fosso di Pratolungo, affluente dell'Aniene, mediante una diga, opere accessorie e una barriera di protezione. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, rientrano nella cognizione diretta del TSAP le controversie relative a provvedimenti che incidono concretamente sulla realizzazione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche e, quindi, sulle modalità di utilizzazione di tali acque. La giurisdizione del TSAP comprende anche le connesse domande risarcitorie e di reintegrazione in forma specifica, in quanto strumenti di tutela ulteriore rispetto alla tutela demolitoria. Il TAR ha escluso che le precedenti sentenze sull'annullamento degli atti espropriativi impedissero il nuovo esame della giurisdizione: le pronunce dei giudici di merito producono effetti limitati al processo nel quale sono state emesse, mentre l'efficacia panprocessuale sulla giurisdizione è riconosciuta alle pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite nei casi indicati dalla legge. Inoltre, il nuovo giudizio aveva oggetto domande diverse e non presentava identità degli elementi identificativi rispetto ai precedenti giudizi. Il ricorso può essere riassunto davanti al TSAP ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
Attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche, inclusi quelli concernenti la realizzazione o modificazione di opere idrauliche.
art. 7, commi 5 e 7, d.lgs. 104/2010
È richiamato il principio dell'unitarietà della tutela davanti al giudice amministrativo, comprensiva anche della tutela risarcitoria, quale strumento ulteriore rispetto alla tutela demolitoria.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini e con le modalità previste dalla disposizione.
art. 24 Cost.
È richiamato quale fondamento della necessità che anche il TSAP disponga di strumenti di tutela piena ed effettiva, comprese le domande risarcitorie connesse alla materia devoluta alla sua giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende le controversie relative a provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla realizzazione, sospensione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche concernenti un'acqua pubblica e che, per tale effetto, disciplinano concretamente le modalità di utilizzazione della risorsa idrica.
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche può radicarsi anche quando il provvedimento provenga da un'amministrazione o da un organo non specificamente preposto alla tutela delle acque, purché l'atto interferisca immediatamente con l'uso delle acque pubbliche autorizzando, impedendo o modificando lavori idraulici.
- Le domande di restituzione, ripristino dello stato dei luoghi, reintegrazione nel possesso e risarcimento dei danni sono devolute al Tribunale superiore delle acque pubbliche quando costituiscono conseguenza diretta dell'occupazione o dell'esecuzione di opere idrauliche rientranti nella materia delle acque pubbliche.
- Il giudicato sulla giurisdizione formatosi in un precedente giudizio davanti a un giudice di merito opera, di regola, soltanto nell'ambito del processo nel quale è stato pronunciato e non impedisce l'esame della giurisdizione in un successivo giudizio avente domande diverse; l'efficacia panprocessuale è riconosciuta alle pronunce della Corte di cassazione a Sezioni Unite nei casi previsti dalla legge.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato secondo le modalità e i termini dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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