Cassazione Penale, Sentenza n. 11626/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata in favore di Lovisi Tony per i periodi di custodia cautelare e arresti domiciliari subiti (15/02/2011-18/02/2011; 25/04/2014-08/11/2016; 15/10/2012-29/01/2013; 07/11/2013-14/11/2013) relativi al reato di tentato omicidio, poi assolto con sentenza d'appello divenuta irrevocabile. Il ricorrente deduce violazioni di norme processuali (art. 314 e 191 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver il giudice della riparazione: a) ritenuto che l'istante abbia concorso a causare l'adozione della misura cautelare in ragione dell'aggressione contestata e delle dichiarazioni mendaci rese inizialmente; b) valorizzato sommarie informazioni rese il 15/02/2011 ritenute illegittimamente utilizzate e patologicamente inutilizzabili poiché già insorti elementi indizianti a carico del dichiarante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione del giudice della riparazione, che ha considerato la responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione della misura cautelare (per aggressione e dichiarazioni mendaci) e ha legittimamente utilizzato, ai fini della riparazione, elementi considerati nel giudizio cautelare e in sede di merito, salvo le prove espressamente dichiarate inutilizzabili. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'onere di versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 determinata in via equitativa. Non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente per la genericità della memoria difensiva.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al dovere del giudice della riparazione di motivare la decisione; la Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia rispettato l'art. 314 nell'applicare i criteri giurisprudenziali e nel valutare la condotta del ricorrente come avendo concorso a dar causa alla custodia cautelare.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie sulle sommarie informazioni; la Corte ha ritenuto assente violazione formale della norma perché non risultava che le sommarie informazioni fossero state formalmente dichiarate inutilizzabili in fase di cognizione.
art. 526, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel contesto della irripetibilità delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte ha distinto l'uso in sede di merito da quello nel procedimento di riparazione, richiamando limiti all'utilizzo ma anche la possibilità di valorizzare dichiarazioni nelle sommarie informazioni se non espressamente dichiarate inutilizzabili.
art. 526-bis cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al principio che la condanna non può basarsi sulle sole dichiarazioni irripetibili; la Corte osserva che l'assoluzione in sede di merito non preclude l'uso di elementi (es. il fatto materialmente accertato del pestaggio) ai fini della valutazione della responsabilità che ha portato alla misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi infondati rispetto ai fatti e alla valutazione probatoria compiuta dal giudice della riparazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi conformemente al disposto procedurale; presente in quanto il ricorso è stato sintetizzato secondo tale norma.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Norme che consentono il trattamento del procedimento in udienza camerale con le modalità indicate; la Corte ha proceduto con tali modalità straordinarie richiamate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese_processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo che il ricorrente sopporti le spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la regola concernente la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nel presentare il ricorso ma ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000.
Giurisprudenza di legittimità citata
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta del/Indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela" (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore).
Principio ricavato dalla giurisprudenza di legittimità: nel giudizio di riparazione è ammesso l'uso di dichiarazioni della persona offesa rese in sommarie informazioni per valutare la colpa/dolo del richiedente, salvo che tali dichiarazioni siano state espressamente dichiarate inutilizzabili.
Ulteriore giurisprudenza citata
"In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti" (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 19/02/2024, Cannarile).
Ribadito il principio che il giudice della riparazione può avvalersi degli elementi provati nel giudizio di cognizione purché non vi sia stata espressa dichiarazione di inutilizzabilità; le valutazioni implicite del giudice di merito non bastano a escludere l'utilizzabilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice può valutare la colpa o il dolo del richiedente anche sulla base di elementi emersi nel giudizio cautelare o di cognizione, purché le prove non siano state espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sommarie informazioni possono essere utilizzate nel procedimento di riparazione, anche se la stessa poi non viene esaminata in dibattimento, salvo determinazione formale di inutilizzabilità ai sensi delle norme vigenti.
- L'assoluzione in sede di merito non impedisce automaticamente il rigetto della domanda di riparazione: la valutazione della causazione della misura cautelare e della responsabilità colposa/dolosa dell'istante si basa su un diverso apprezzamento probatorio rispetto al giudizio penale di condanna/assoluzione.
- Per contestare l'utilizzabilità di una prova nel giudizio di riparazione è fondamentale dimostrare che il giudice di merito abbia espressamente dichiarato l'inutilizzabilità dell'atto o della prova; mere affermazioni di irrilevanza implicita non sono sufficienti.
- In un ricorso per cassazione avverso decisioni di riparazione è necessario contestare con precisione le violazioni normative e il vizio di motivazione: censure generiche o che non mostrino un chiaro errore logico-giuridico hanno scarse prospettive di successo e possono esporre il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- La parte resistente (es. Ministero) deve fornire difese specifiche e non generiche per ottenere la rifusione delle spese; una memoria difensiva priva di riferimenti concreti può precludere tale rifusione.
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