Sentenza n. 1631/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento ex art. 116 c.p.a., della nota prot. n. 199 del 12 gennaio 2026 e della nota prot. n. 280 del 16 gennaio 2026 nella parte in cui, consentendo un accesso solo parziale, oppongono un rifiuto all’accesso pieno e integrale alla documentazione richiesta con istanze presentate il 18 novembre 2025 e 8 dicembre 2025 di accesso ai titoli edilizi relativi agli immobili siti in Monguzzo via Santuario 17, e, per quanto possa occorrere, del silenzio-rifiuto formatosi sulle medesime istanze; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso pieno e integrale e con conseguente obbligo dell’amministrazione di consegnare di copia della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione, successivamente alla notificazione del ricorso, ha consegnato la documentazione richiesta, facendo venir meno l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio e alla decisione nel merito. Le spese sono state dichiarate irripetibili, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune e dei controinteressati.
Atto impugnato: diniego parziale di accesso ai titoli edilizi e alla SCIA relativi a immobili siti in Monguzzo, via Santuario n. 17
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro le note comunali che avevano solo parzialmente accolto le istanze di accesso presentate il 18 novembre 2025 e l'8 dicembre 2025, aventi a oggetto tutti i provvedimenti edilizi relativi alle opere in corso di esecuzione sugli immobili vicini, inclusa la SCIA del 28 novembre 2025. Ha chiesto l'annullamento del diniego parziale, l'accertamento del diritto all'accesso pieno e integrale e la condanna dell'amministrazione alla consegna della documentazione. Dopo la notificazione del ricorso, il Comune ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo soltanto per la condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l'annullamento ex art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il giudizio è divenuto improcedibile perché la documentazione è stata successivamente ostesa.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego o dell'accesso parziale e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente e dei controinteressati può giustificare la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, anche quando l'accesso sia stato consentito dopo la notificazione del ricorso.
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