Ordinanza n. 112/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 22 settembre 2025, prot. n. 309085, di recupero dell’indennità di trasferimento - art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di recupero dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza che disponeva il recupero dell’indennità di trasferimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, almeno in via cautelare, la ripetizione delle somme, valorizzando la propria buona fede nella percezione dell’indennità e il pregiudizio derivante dal recupero. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza, poiché l’art. 1 l. 86/2001 collega il pagamento dell’indennità alla permanenza presso la sede di servizio assegnata, condizione venuta meno con l’assegnazione temporanea del militare ad altra sede. La buona fede del percettore non impedisce la ripetizione dell’indebito, che assume carattere doveroso quando riguardi denaro pubblico. Quanto al periculum in mora, l’intervenuta rateizzazione delle somme da restituire esclude il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86
àncora il pagamento dell’indennizzo alla permanenza presso la sede di servizio assegnata
La permanenza presso la sede di servizio assegnata costituisce presupposto del pagamento dell’indennità; l’assegnazione temporanea ad altra sede fa venir meno tale presupposto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda di tutela cautelare proposta in via incidentale.
Massime di principio
- L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 86/2001 presuppone la permanenza del beneficiario presso la sede di servizio assegnata; l’assegnazione temporanea ad altra sede può determinare il venir meno del presupposto per la corresponsione dell’indennità.
- La buona fede del percettore non esclude la ripetizione di somme indebitamente corrisposte quando si tratti di denaro pubblico; in tale ipotesi il recupero presenta carattere doveroso.
- La rateizzazione delle somme oggetto di recupero può escludere il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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