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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza del 22 settembre 2025, prot. n. 309085, di recupero dell’indennità di trasferimento - art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86.

Giustizia amministrativa202501708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria della Guardia di Finanza che disponeva il recupero dell’indennità di trasferimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava, almeno in via cautelare, la ripetizione delle somme, valorizzando la propria buona fede nella percezione dell’indennità e il pregiudizio derivante dal recupero. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza, poiché l’art. 1 l. 86/2001 collega il pagamento dell’indennità alla permanenza presso la sede di servizio assegnata, condizione venuta meno con l’assegnazione temporanea del militare ad altra sede. La buona fede del percettore non impedisce la ripetizione dell’indebito, che assume carattere doveroso quando riguardi denaro pubblico. Quanto al periculum in mora, l’intervenuta rateizzazione delle somme da restituire esclude il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86

    àncora il pagamento dell’indennizzo alla permanenza presso la sede di servizio assegnata

    La permanenza presso la sede di servizio assegnata costituisce presupposto del pagamento dell’indennità; l’assegnazione temporanea ad altra sede fa venir meno tale presupposto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda di tutela cautelare proposta in via incidentale.

Massime di principio

  • L’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 86/2001 presuppone la permanenza del beneficiario presso la sede di servizio assegnata; l’assegnazione temporanea ad altra sede può determinare il venir meno del presupposto per la corresponsione dell’indennità.
  • La buona fede del percettore non esclude la ripetizione di somme indebitamente corrisposte quando si tratti di denaro pubblico; in tale ipotesi il recupero presenta carattere doveroso.
  • La rateizzazione delle somme oggetto di recupero può escludere il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

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