Cassazione Penale, Sentenza n. 35853/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente, assistito dall'avv. Donatella Frojo, ha denunciato vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge (con riferimento agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 125, comma 3, c.p.p.) e per vizio della motivazione (motivazione apparente, incongrua, illogica, travisamento del fatto, omessa valutazione delle risultanze del trattamento penitenziario). In sostanza si contesta la valutazione negativa sulla prognosi di reinserimento e si contesta che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli esiti del trattamento e la quota della pena già scontata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non indichi con sufficiente specificità i profili di vizio della motivazione ma chieda in pratica una rivalutazione del merito (valutazione della personalità, dei precedenti e della condotta), che è rimessa al giudice di merito e non alla Corte di legittimità salvo la sussistenza di omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. La Suprema Corte ha confermato che il Tribunale poteva fondare il rigetto sull'elevata caratura criminale del ricorrente, sui precedenti e sull'episodio di evasione dagli arresti domiciliari nonché sull'irreperibilità del soggetto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata come base delle censure; la Corte ricorda che il ricorrente deve indicare con precisione i profili di vizio della motivazione (violazione di legge e vizio motivazionale) e che le deduzioni generiche o tese a riesaminare il merito sono inammissibili.
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ne evidenzia la finalità rieducativa e il bisogno di una prognosi di reinserimento sociale basata sull'osservazione della personalità e su elementi attuali e pregressi.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza difensiva; la Corte segnala che non è possibile usare riferimenti normativi per eludere il divieto di riesame del merito in sede di legittimità, salvo che emergano omissioni o illogicità manifeste.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Norma sul trattamento dei dati personali: la Corte dispone l'annotazione prevista dalla norma relativamente ai dati del ricorrente, quando ricorrano le condizioni.
art. 192 e art. 546, cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa nel tentativo di censurare il giudizio di merito; la Corte precisa che il richiamo formale a queste norme non legittima in Cassazione una rivalutazione dei fatti e delle prove, se non sussistono omissioni o contraddizioni manifeste.
Massime di principio
- In cassazione per motivi di legittimità è necessario indicare con precisione quale parte della motivazione si contesta e in quale modo sussista una violazione di legge o una manifesta illogicità; deduzioni generiche sono inammissibili.
- La Corte non riesamina il merito delle valutazioni del giudice di sorveglianza (es. valutazioni su personalità, precedenti, esiti del trattamento) se la censura si limita a proporre una diversa valutazione probatoria.
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve comporre una prognosi di reinserimento basata sia sulla gravità dei reati e sui precedenti sia, soprattutto, sulla condotta posteriore e sulle evidenze del percorso trattamentale; l'irreperibilità o l'evasione possono legittimamente precludere il beneficio.
- Le doglianze che implichino solo una diversa ricostruzione fattuale o una rivalutazione della ponderazione degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione, a meno che non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità di evidente portata decisiva.
- Chi impugna deve evitare di trasformare la censura in un appello in fatto: per ottenere accoglimento occorre dimostrare che la motivazione è manifestamente priva di fondamento o abbia omesso dati di superiore valenza in modo evidente.
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