Cassazione Penale, Ordinanza n. 10702/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 35-ter ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia, relativo a una richiesta di rimedio risarcitorio per asserita detenzione non conforme all'art. 3 CEDU. La censura sosteneva, in sostanza, che i fatti sarebbero stati già stati dedotti in modo sufficiente nell'istanza originaria; tuttavia, dagli atti emergeva che non erano stati indicati con precisione i periodi di detenzione asseritamente degradanti né gli istituti penitenziari interessati, e che la doglianza si riduceva alla generica allegazione delle dimensioni della cella, senza specificarne concretamente le misure e senza rendere possibile un'effettiva istruttoria. Il ricorso è stato ritenuto a sua volta generico e meramente assertivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato il principio secondo cui è manifestamente inammissibile la domanda risarcitoria ex artt. 35-ter e 69, comma sesto, ord. pen. quando l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione del rimedio senza indicare il fatto materiale posto a fondamento della domanda, le specifiche violazioni dell'art. 3 CEDU asseritamente subite e gli istituti penitenziari in cui si sarebbero verificate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Norma che disciplina il rimedio risarcitorio per la detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU; la domanda è inammissibile se priva dell'indicazione del fatto materiale e delle specifiche violazioni dedotte.
art. 69, comma 6, ord. pen.
Richiamato quale base per il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza nel procedimento sui rimedi risarcitori.
art. 3 CEDU
Parametro convenzionale della detenzione degradante o inumana, che deve essere specificamente allegata quanto ai fatti e ai luoghi di detenzione.
Sez. 1, n. 40232 del 24/6/2016, Oppedisano, Rv. 268246 - 01
Precedente richiamato per affermare la manifesta inammissibilità della domanda risarcitoria non supportata dall'indicazione del fatto materiale, delle violazioni e degli istituti penitenziari interessati.
Massime di principio
- La domanda di rimedio risarcitorio per detenzione contraria all'art. 3 CEDU è manifestamente inammissibile se non contiene una puntuale allegazione dei fatti materiali costitutivi della pretesa.
- Non è sufficiente una doglianza generica sulle dimensioni della cella: è necessario indicare in modo specifico i periodi di detenzione, gli istituti penitenziari interessati e le concrete modalità della dedotta violazione.
- Nel giudizio di sorveglianza, il ricorrente che si limiti a contestare apoditticamente la valutazione di genericità compiuta dal giudice di merito non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →