Cassazione Penale, Sentenza n. 28480/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la condanna per falso in atto pubblico aggravato (art. 476, comma 2, cod. pen.). Secondo l'accusa l'imputato, nella sua qualità di brigadiere della Guardia di Finanza, avrebbe formato una falsa attestazione di appartenenza al Corpo, apparentemente redatta dall'allora comandante del Nucleo di polizia tributaria Andrea Milozzi, attestante la necessità di accesso agli spazi portuali di Civitanova Marche per attività istituzionali, documento depositato l'8 luglio 2016 presso l'ufficio circondariale marittimo e utilizzato per ottenere l'autorizzazione di accesso. In cassazione il difensore ha sollevato tre censure: (1) errata applicazione della legge penale fondandosi sull'art. 40 DPR 445/2000 e negando la natura fidefacente dell'atto; (2) nullità del capo d'imputazione relativo all'aggravante perché non sarebbe stata indicata la norma extrapenale che attribuisce la natura fidefacente all'atto; (3) vizio nella valutazione della prova per eccessiva valorizzazione della perizia grafologica rispetto alla consulenza di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'atto fosse un documento pubblico fidefacente ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., in quanto attestava fatti rientranti nell'attività del pubblico ufficiale e vi era una norma regolamentare che, direttamente o per il sistema, aveva attribuito al comandante del Corpo la speciale potestà documentatrice necessaria a conferire alla sua attestazione funzione di prova. La Corte ha affermato che il potere fidefacente può risultare anche da norme regolamentari o dall'ordinamento e che l'atto era destinato ab origine a prova nell'ambito della pubblica amministrazione; pertanto la falsificazione rientra nell'aggravante contestata. Ha inoltre ritenuto legittima la formulazione del capo d'imputazione, perchè l'aggravante e la natura fidefacente dell'atto erano state adeguatamente contestate, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla valutazione della prova, ritenendo che il ricorso chiedeva una rivalutazione non consentita delle risultanze di merito. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, cod. pen.
La Corte ha confermato che integra l'aggravante chi falsifica un atto pubblico dotato di fede privilegiata; un atto è fidefacente se emesso da pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice, attribuita da legge o regolamento o desumibile dal sistema, e riguarda fatti visti, uditi o compiuti direttamente dall'autore.
art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000
La censura difensiva, che sosteneva che tale norma avrebbe privato la pubblica amministrazione del potere di certificazione nei rapporti con altri enti, è stata ritenuta irrilevante: la Corte ha ritenuto che la natura fidefacente dell'atto possa derivare anche da norme regolamentari o dal sistema e non sia esclusa dall'art. 40.
art. 2699 cod. civ.
La Corte precisa che, ai fini della tutela penale del falso, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello civilistico ex art. 2699 e comprende qualsiasi atto formato da pubblico ufficiale avente rilevanza giuridica o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per eccepire la nullità dell'imputazione rispetto all'aggravante; la Corte ha ritenuto che la contestazione fosse comunque adeguata perché l'aggravante e la natura fidefacente dell'atto erano state indicate in modo da consentire l'esercizio della difesa.
artt. 533 e 605 cod. proc. pen.
Invocate dal ricorrente per censurare la valutazione della prova e la motivazione della Corte d'appello; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo ritenendo che esso chiedeva una rivalutazione delle prove di merito e non ha riscontrato violazioni di legge o travisamenti dei fatti configurabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione in caso di rigetto del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte motivazionale per delimitare l'ambito di censura in cassazione: le censure devono indicare specifiche violazioni di legge o travisamenti di prova e non possono limitarsi a richieste di rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Un documento è 'fidefacente' ai fini dell'art. 476, comma 2, cod. pen. quando è emesso da un pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice, la quale può risultare non solo da norme di rango primario ma anche da regolamenti o dal sistema normativo nel suo complesso.
- Per la contestazione dell'aggravante per atto pubblico fidefacente è sufficiente che il capo d'imputazione indichi l'aggravante e la natura fidefacente dell'atto; non è necessario indicare espressamente la norma extrapenale che conferisce tale natura quando risulti comunque chiara la natura dell'atto e sia consentita la difesa.
- La rivalutazione delle prove tecniche e perizie è sostanzialmente demandata al giudice di merito: la Corte di cassazione non procede a un nuovo esame del merito probatorio salvo errori di diritto evidenti, travisamenti di prova o vizi logici manifesti denunciabili ai sensi di legge.
- Il concetto di atto pubblico ai fini penali è più ampio di quello civilistico: rileva la funzione probatoria e l'attitudine dell'atto a costituire prova interna alla pubblica amministrazione.
- Le censure generiche sulla valutazione della prova sono inammissibili in cassazione; il difensore deve indicare specifici errori di diritto o travisamenti probatori per ottenere accoglimento.
- In situazioni analoghe, quando un regolamento richiede o attribuisce a un particolare ufficiale la possibilità di attestare fatti come prova per l'accesso o per lo svolgimento di attività istituzionali, tale attestazione può assumere natura fidefacente e la sua falsificazione integra l'aggravante del secondo comma dell'art. 476 cod. pen.
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