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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36854/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 6 febbraio 2025, censurando: (1) i primi tre motivi, relativi all'accertamento della responsabilità per i capi b), c) ed e), ritenuti dalla Corte di legittimità generici, reiterativi e non confrontati con la motivazione di merito; (2) un quarto motivo in tema di prescrizione, descritto come confuso, generico e non dedotto in appello, nel quale si mescolavano profili relativi alla disciplina della prescrizione e alla qualificazione di una condotta di raccolta di denaro, senza una chiara dimostrazione della maturazione del termine. La difesa lamentava anche l'omesso rilievo officioso della prescrizione da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero privi di specificità e mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha inoltre osservato che il motivo sulla prescrizione era generico, confuso, non autosufficiente e, comunque, non devoluto in appello; la doglianza non dimostrava compiutamente, alla luce della sequenza procedimentale, l'avvenuta maturazione del termine prescrizionale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di puntuale correlazione con la motivazione impugnata comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa dei fatti, se non sono indicati specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico in senso stretto, ma anche quando manca un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione della prescrizione deve essere sorretta da una compiuta ricostruzione della sequenza procedimentale e da una chiara dimostrazione della maturazione del termine; non basta un richiamo astratto o meramente aritmetico.
  • Una questione non devoluta in appello non può essere introdotta in cassazione in modo apodittico e privo di autosufficienza.
  • Quando i motivi sono generici e aspecifici, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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