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Ordinanza

Ordinanza n. 2352/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA -Del provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2025, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; -dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata allo stesso a mezzo PEC in data 17.12.2025; -della graduatoria dei candidati specializzandi per la Regione Lazio del concorso de quo, pubblicata in data 31.12.2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo del ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; -dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, nella parte in cui non include i diplomi di specializzazione ottenuti in discipline affini; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione del ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», tramite la riammissione del ricorrente al concorso de quo.

Giustizia amministrativa202603208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il titolo posseduto dal ricorrente fosse soltanto affine e non equipollente a quello espressamente richiesto dal bando di concorso. Non è stata quindi ravvisata, allo stato della fase cautelare, una ragione per sospendere l’esclusione o disporre la riammissione alla procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico INPS per 1069 professionisti medici, mancata inclusione nella graduatoria degli specializzandi per il Lazio e mancata assegnazione della sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato le prove concorsuali, ha impugnato l’esclusione comunicata via PEC il 17 dicembre 2025, la graduatoria degli specializzandi per il Lazio e gli atti connessi. Ha contestato anche l’art. 2, lett. h), del bando, nella parte in cui richiedeva il diploma di specializzazione o l’iscrizione agli ultimi anni di un corso relativo alle specifiche discipline mediche elencate, senza includere i diplomi conseguiti in discipline affini. Ha chiesto la sospensione cautelare, la riammissione alla procedura, l’accertamento dell’interesse alla partecipazione e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. La censura si fondava sull’equiparabilità del titolo di specializzazione posseduto rispetto a quello richiesto dal bando.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti

    Il requisito concorsuale richiede il possesso di una delle specializzazioni indicate dal bando o di una disciplina formalmente equipollente; il titolo meramente affine non è sufficiente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante riammissione al concorso; l’ordinanza cautelare non accoglie tale pretesa.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il possesso di un titolo di specializzazione soltanto affine a quello richiesto dal bando non soddisfa il requisito di ammissione quando il bando ammette esclusivamente i titoli indicati o quelli formalmente equipollenti.
  • L’equipollenza di un titolo di studio o di specializzazione non può essere desunta dalla mera affinità sostanziale delle discipline, ma deve risultare secondo le regole applicabili e nei limiti stabiliti dalla lex specialis.
  • Il superamento delle prove concorsuali non attribuisce il diritto alla permanenza nella procedura quando difetta un requisito di ammissione previsto dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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