Sentenza n. 1055/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale e tardiva esecuzione della sentenza che aveva ordinato l’ostensione delle relate di notifica di cartelle di pagamento e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare dell’accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2908/2025 del TAR Sicilia, con la quale era stato accolto il ricorso per l’accesso alle relate di notifica di talune cartelle di pagamento e agli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ordinando all’Agenzia delle entrate-riscossione di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, avvenuta il 22 dicembre 2025. L’amministrazione ha dato esecuzione soltanto tardivamente e in modo parziale, omettendo di produrre le relate di notifica di alcune cartelle indicate dalla ricorrente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento parziale della precedente sentenza. Ha rilevato che le relate di notifica indicate dalla ricorrente non risultavano ostese e che l’Agenzia, pur avendo prodotto tardivamente parte della documentazione, non aveva dichiarato di non essere in possesso dei documenti mancanti. Ha quindi ordinato all’Agenzia delle entrate-riscossione di produrre la documentazione non ancora esibita entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza oppure, qualora non ne fosse in possesso, di dichiararne espressamente il mancato possesso entro lo stesso termine. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore regionale pro tempore dell’Agenzia delle entrate per la Sicilia, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di trenta giorni dalla richiesta della ricorrente. L’eventuale compenso del commissario è stato posto a carico dell’Agenzia delle entrate-riscossione. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, c.p.a.
La pubblica amministrazione ha il dovere di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo.
L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice amministrativo.
art. 112, comma 2, lettere a) e b), c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo, siano esse passate in giudicato o meramente esecutive, così come degli altri suoi provvedimenti esecutivi.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze meramente esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, lettere a) e d), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, oltre a ordinare l’ottemperanza prescrivendone le modalità, ben può nominare un commissario ad acta.
In caso di accertata inottemperanza, il giudice può impartire specifici ordini esecutivi e nominare un commissario ad acta per assicurare l’attuazione della pronuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza amministrativa anche meramente esecutiva, oltre che passata in giudicato.
- Quando una sentenza ordina l’ostensione di documenti, l’amministrazione deve produrre integralmente la documentazione richiesta entro il termine assegnato; la produzione tardiva e solo parziale integra un inadempimento parziale.
- Qualora l’amministrazione non disponga dei documenti oggetto dell’ordine di esibizione, deve dichiararne espressamente il mancato possesso, non potendo limitarsi a omettere la produzione senza fornire alcuna giustificazione.
- In caso di inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare modalità e termini specifici per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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