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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19085/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale del 2007: il veicolo di proprietà della ricorrente, condotto da un terzo, sarebbe stato urtato da un autocarro che si immetteva imprudentemente nella carreggiata senza rispettare uno stop e invadendo la corsia opposta. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda risarcitoria sulla base del CID, di una testimonianza oculare e ritenendo lacunosa la CTU, perché il mezzo non era stato messo a disposizione per le indagini peritali. In appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione attribuendo prevalenza alla CTU, ritenendo incompatibili i danni con la dinamica allegata e mettendo in dubbio l'attendibilità del testimone per la sua conoscenza del conducente e per il viaggio verso una meta comune. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 e 2054 c.c., nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse errato nel far ricadere su di lei le conseguenze delle lacune della CTU dipendenti dalla mancata messa a disposizione del veicolo da parte del convenuto e nel negare la responsabilità del conducente nonostante le sue ammissioni nel CID e nell'interrogatorio formale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., perché non erano comprensibili le ragioni della preferenza accordata alla CTU né il nesso logico tra la valutazione di inattendibilità del teste e la circostanza del viaggio verso una meta comune.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere la ratio decidendi, in particolare sul punto dell'attribuzione alla parte attrice delle conseguenze probatorie derivanti dalla mancata cooperazione del convenuto alle indagini peritali. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla valutazione delle prove e alla distribuzione degli effetti probatori

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova e delle conseguenze della carenza probatoria

  • art. 2054 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità nella circolazione dei veicoli e alla prova della dinamica del sinistro

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando dalla motivazione non è possibile ricostruire la ratio decidendi e comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il giudice di merito non può addossare a una parte le conseguenze probatorie di una lacuna dell'elaborato peritale se tale lacuna dipende dalla mancata cooperazione della controparte nell'espletamento della consulenza tecnica.
  • Quando più fonti di prova sono in contrasto, il giudice deve spiegare in modo intelligibile perché attribuisce prevalenza a una di esse e perché disattende le altre risultanze istruttorie.
  • La valutazione dell'attendibilità di una testimonianza deve essere sorretta da un percorso motivazionale comprensibile e non meramente assertivo.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione apparente comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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