Cassazione Civile, Sentenza n. 22060/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia aveva impugnato in Cassazione la sentenza della C.T.R. che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione favorevole al contribuente (Geturs S.r.l.) su accertamenti IRPEG per gli anni 1987-1988. L'Agenzia sosteneva che l'appello era stato notificato prima della cancellazione di Geturs dal registro delle imprese e che, comunque, la Diga S.r.l. era successore della Geturs (per incorporazione o comunque per conferimento d'azienda) e poteva essere evocata. In subordine deduceva violazioni di norme sul processo tributario e sul diritto societario. Diga S.r.l. ha contestato di non essere incorporante ma solo cessionaria/conferitaria e che il ricorso è stato notificato soltanto a lei, non ai soci della società estinta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivo principale: la cancellazione di Geturs dal registro delle imprese è avvenuta durante il giudizio di appello e, in forza della disciplina applicabile, dopo l'estinzione della società i legittimati a proseguire e a essere chiamati in giudizio risultano essere i successori universali (i soci). Il ricorso per cassazione era stato notificato unicamente a Diga S.r.l., successore a titolo particolare (cessionario/conferitario), e non ai soci della società estinta; l'omessa notificazione alla controparte originaria rende il ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre richiamato la differenza tra successione a titolo particolare e successione a titolo universale e sottolineato che la responsabilità del cessionario per debiti tributari (art. 14 d.lgs. 472/1997) è di natura soggettiva/solidale e non vale a trasformare il cessionario in successore universale. Condanna l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 101 cod. proc. civ.
Norma sul contraddittorio e sulla possibilità per il giudice di invitare le parti a formulare osservazioni; richiamata dall'Agenzia per sostenere che la C.T.R. avrebbe dovuto chiedere osservazioni sulla sopravvenuta cancellazione, ma la Corte ha ritenuto che il problema principale fosse la mancata notificazione alle parti sostanzialmente interessate (i soci).
art. 110 cod. proc. civ.
Prevede la prosecuzione o riassunzione del processo nei confronti dei successori in caso di estinzione della persona giuridica: richiamata per indicare che, verificatasi l'estinzione, il processo può proseguire solo nei confronti dei successori legittimati (soci).
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Prevede il vizio deducibile in cassazione relativo alla violazione di norme di diritto processuale; invocato dall'Agenzia come motivo di ricorso per violazione del contraddittorio e delle norme sulla legittimazione.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario richiamata in relazione alle modalità di impugnazione nei giudizi tributari; evocata dall'Agenzia nei motivi relativi alla procedura di impugnazione.
artt. 2495 e 2504-bis cod. civ.
Art. 2495 concerne l'effetto della cancellazione dal registro delle imprese sulla persona giuridica; la Corte richiama la giurisprudenza sulla riforma che ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal 1/1/2004, e sui relativi effetti processuali (estinzione e conseguente necessità di coinvolgere i successori). L'art. 2504-bis, in tema di fusioni, è richiamato nel contesto delle qualificazioni giuridiche dell'operazione (fusione vs conferimento).
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 4, modifica art. 2495)
La modifica ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese per le società di capitali a partire dall'entrata in vigore della norma; la Corte sottolinea che tale efficacia non è retroattiva e che per le cancellazioni anteriori l'effetto estintivo opera dal 1/1/2004 per ragioni di tutela dell'affidamento.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Prevede un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ai soli fini di validità/efficacia di atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione; la Corte ritiene la norma non applicabile retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore e quindi irrilevante nel caso concreto.
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti...
Stabilisce la responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente entro certi limiti; la Corte sottolinea che si tratta di una responsabilità soggettiva/solidale (con beneficium excussionis) e non di una successione a titolo universale che possa sostituire l'obbligo di notificare i successori universali (soci).
art. 111 cod. proc. civ.
Nel caso di successione a titolo particolare il processo prosegue fra le parti originarie, con il successore che mantiene veste di intervenuto; la Corte lo invoca per spiegare che la mera presenza del successore a titolo particolare non sostituisce la controparte originaria.
art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.
Riguarda la notificazione del ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che l'omessa notificazione del ricorso alla parte originaria entro il termine di legge comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 299 e ss. cod. proc. civ.
Norme che disciplinano l'effetto interruttivo del processo per eventi sopravvenuti (come l'estinzione della parte) e le modalità di prosecuzione o riassunzione; richiamate per la gestione processuale dell'estinzione societaria intervenuta durante il giudizio.
Massime di principio
- Se una società parte in un procedimento viene cancellata dal registro delle imprese durante il processo, occorre verificare la disciplina vigente al momento della cancellazione per determinare l'effetto estintivo e chi sono i legittimati a proseguire (successori universali, p.es. i soci).
- La notifica degli atti processuali in grado di legittimare la prosecuzione del giudizio (compreso il ricorso per cassazione) deve essere eseguita nei confronti delle parti originarie o dei legittimi successori universali: notificare soltanto il successore a titolo particolare (cessionario/conferitario) può rendere il rimedio impugnatorio inammissibile.
- La qualificazione giuridica dell'operazione societaria — fusione/incorporazione vs cessione/conferimento d'azienda — ha effetti processuali diversi: la fusione determina normalmente successione a titolo universale (con implicazioni sulla legittimazione processuale), mentre la cessione/conferimento è successione a titolo particolare e non sostituisce i successori universali nei rapporti processuali.
- La responsabilità del cessionario per debiti tributari (art. 14 d.lgs. 472/1997) è una responsabilità soggettiva/solidale e non equivale a una successione a titolo universale che consenta di evitare la necessità di notifica ai successori originari.
- In presenza di sopravvenienze (cancellazione od estinzione) durante il processo il giudice può o deve tenerne conto e, se necessario, invitare le parti a formulare osservazioni; tuttavia, tale potere non cura l'irregolarità fondamentale della mancata notificazione agli effettivi controinteressati nei gradi successivi.
- Prima di proporre impugnazioni in casi di successione societaria intervenuta, verificare attentamente visure camerali e documentazione societaria e notificare gli atti sia ai successori a titolo particolare sia, quando necessario per la prosecuzione della causa, ai successori universali o soci, per evitare l'inammissibilità per carenza di contraddittorio.
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