Sentenza del 12/09/2018 n. 40440 - Corte di Cassazione
IVA - Dichiarazione annuale - Termine per il pagamento dell'acconto - Omesso versamento - Violazioni - Sanzione penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva ridotto a otto mesi di reclusione la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Ha sostenuto che l’omesso versamento dell’IVA, pari a 863.755 euro, fosse dovuto a una situazione di forza maggiore e a una crisi di liquidità imprevedibile e non imputabile, causata dal mancato pagamento delle fatture da parte del consorzio e dalla perdita di importanti commesse. Ha inoltre lamentato una motivazione apparente e il mancato adeguato esame delle prove difensive, evidenziando di avere successivamente chiesto la rateizzazione e saldato il debito fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che il reato di omesso versamento IVA è un reato omissivo istantaneo e, salvo il regime dell’IVA per cassa, non dipende dall’effettiva riscossione dei corrispettivi da parte del contribuente. La crisi di liquidità può rilevare solo se l’imputato dimostra rigorosamente che essa era imprevedibile, non imputabile, non fronteggiabile con misure adeguate e non superabile neppure mediante l’impiego di risorse personali. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita. Il successivo pagamento o la rateizzazione del debito non hanno escluso il reato già consumato.
Norme richiamate
Art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, oltre la soglia di punibilità.
Il reato si perfeziona con il mancato pagamento dell’IVA entro il termine previsto e, salvo l’IVA per cassa, è normalmente indipendente dall’effettiva riscossione dei corrispettivi.
Art. 110 del codice penale
Concorso di persone nel reato.
La responsabilità è stata contestata al ricorrente in concorso con un’altra persona.
Art. 45 del codice penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
La forza maggiore richiede una situazione inevitabile, imprevedibile e non dominabile dall’agente; una generica crisi aziendale o carenza di liquidità non è sufficiente.
Art. 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale
Violazione o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
I motivi dedotti dal ricorrente sono stati ritenuti infondati, poiché la motivazione della Corte d’appello è stata considerata sufficiente e coerente.
Massime di principio
- Per l’omesso versamento dell’IVA, di regola, l’obbligo di pagamento non dipende dall’avvenuto incasso delle fatture: il contribuente deve organizzarsi per accantonare e versare l’imposta dichiarata.
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità penale. Occorre provare in modo documentato che la crisi fosse imprevedibile, non imputabile al contribuente e non superabile mediante altre misure, comprese quelle incidenti sul patrimonio personale.
- Il mancato pagamento da parte dei clienti, la perdita di commesse e le difficoltà dell’impresa possono costituire elementi di contesto, ma non dimostrano da soli la forza maggiore.
- La successiva rateizzazione o estinzione del debito può incidere su profili sanzionatori o sulla valutazione complessiva della condotta, ma normalmente non elimina il reato già consumato alla scadenza prevista.
- Per sostenere validamente l’impossibilità di pagamento è necessario fornire prove puntuali su flussi finanziari, incassi, patrimonio disponibile, tentativi di finanziamento o ristrutturazione e tempestività delle misure adottate.
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