Cassazione Penale, Sentenza n. 34725/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto "fungibile" ai fini dell'art. 657 c.p.p. il periodo di esecuzione della misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare dalle ore 18:00 alle ore 8:30 (14 ore e 30 minuti), assimilandolo al regime degli arresti domiciliari. Il P.G. contestava tale assimilazione sostenendo che il divieto era limitato a sole ore della giornata e non era comparabile agli arresti domiciliari; osservava inoltre che, se l'imputato avesse ritenuto la prescrizione arbitraria, avrebbe potuto impugnare ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo di dimora non è normalmente fungibile con la pena ex art. 657 c.p.p., salvo che esso sia corredato da prescrizioni così gravose e permanenti da renderlo sostanzialmente assimilabile al regime custodiale degli arresti domiciliari. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva accertato che l'obbligo di permanenza domiciliare per 14 ore e 30 minuti al giorno costituiva una rilevante compromissione della libertà personale e delle relazioni sociali, risultando quindi assimilabile agli arresti domiciliari; la Cassazione ha ritenuto la motivazione del G.E. conforme ai principi di diritto e non irragionevole, respingendo il ricorso del Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
Disciplina la detrazione dei periodi di misura cautelare dalla pena da eseguire; la giurisprudenza e il Collegio affermano che le misure non custodiali (obbligo di dimora) non sono in linea generale fungibili con la pena, salvo che i contenuti concreti della misura ne comportino una assimilazione agli arresti domiciliari.
art. 283, comma 4 c.p.p.
Consente al giudice di imporre, come prescrizione accessoria all'obbligo di dimora, il divieto di allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno; tuttavia, tale prescrizione, essendo accessoria, non può stravolgere la natura non custodiale della misura salvo che la sua estensione temporale e gravosità la rendano di fatto equivalente agli arresti domiciliari.
art. 284, comma 3 e comma 5 c.p.p.
Il comma 3 disciplina le autorizzazioni ad allontanarsi per esigenze specifiche; il comma 5 contiene la "fictio iuris" che interviene quando la misura assume contenuto custodiale, giustificando la computabilità del periodo come se fosse stato scontato in regime custodiale.
art. 309 c.p.p.
Prevede l'impugnazione delle misure cautelari. Il Collegio precisa che la mancata impugnazione dell'obbligo di dimora non esclude la possibilità di valutare, in fase di esecuzione e ai fini del computo della pena, se la misura sia stata di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 215 del 1999
«mentre la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ancorché autorizzata ad assentarsi dal luogo degli arresti "nel corso della giornata" (e, quindi, non per più giorni consecutivi) per cause specifiche e per recarsi in determinati luoghi, non cessa per ciò solo di essere in stato di custodia e, pertanto, in una condizione di "non libertà", la persona sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora è invece "libera" nell'ambito del territorio individuato dalla ordinanza applicativa»
La Corte costituzionale ha affermato la diversità ontologica tra arresti domiciliari e obbligo di dimora; tuttavia il presente giudizio sottolinea che quando l'obbligo di dimora assume contenuti di fatto custodiali la loro qualificazione sostanziale prevale sul nomen.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezioni: Montanari, Bonaccorsi, Lazzerini, ecc.)
Più pronunce di legittimità hanno stabilito che l'obbligo di dimora non è fungibile salvo che sia accompagnato da imposizioni arbitrarie o da una permanenza domiciliare estesa per la maggior parte della giornata, che ne rende il contenuto assimilabile agli arresti domiciliari e quindi detraibile dalla pena ai sensi dell'art. 657 c.p.p.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora, di regola, non si computa come pena espiata (non è fungibile con la pena detentiva), ma può diventarlo se le prescrizioni accessorie lo trasformano di fatto in una misura custodiale.
- Il criterio decisivo è il contenuto concreto e la portata temporale delle restrizioni: se la permanenza domiciliare riguarda la maggior parte della giornata (es. 14 ore e più), può essere assimilata agli arresti domiciliari.
- La valutazione è fattuale e sostanziale, non formale: conta cioè cosa effettivamente limita la libertà dell'imputato, non il nome attribuito alla misura.
- La mancata impugnazione della misura cautelare (art. 309 c.p.p.) non impedisce al giudice dell'esecuzione di verificare se, nei fatti, la misura sia stata assimilabile agli arresti domiciliari ai fini del computo della pena.
- In situazioni simili occorre documentare e valutare l'impatto sulle attività lavorative e sociali e sulla quotidianità: tali elementi sono rilevanti per determinare se la durata e la gravosità delle prescrizioni giustifichino l'assimilazione.
- Se la misura impone permanenze domiciliari estese, conviene proporre tempestivamente le impugnazioni previste e raccogliere prove (orari, impossibilità a svolgere attività lavorative, testimonianze) per consentire al giudice di esaminare la reale natura della restrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34627/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34628/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34629/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2024 del 13/09/2024
- Sentenza penale · 13 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34631/2024 del 13/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →