Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5158/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Casson era stato condannato a 1 anno di reclusione per il reato previsto dall'art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 per omissione versamento IVA relativa al 2013 per Euro 556.192,00. In cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 12‑bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione perché la confisca era stata disposta nonostante l'impegno dell'imputato a pagare il debito (chiedendo la "voltura" delle somme sequestrate all'Agenzia delle Entrate per estinguere il debito); eccezione subordinata di costituzionalità della norma per presunta disparità di trattamento; (2) violazione degli artt. 62‑bis e 133 c.p. e omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in considerazione del comportamento processuale e dell'impegno a rateizzare il debito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 12‑bis, comma 2, va inteso nel senso che la confisca (e il sequestro preventivo preordinato) possono essere disposti anche in presenza dell'impegno di pagamento, ma la confisca produrrà effetti solo se il pagamento non viene eseguito; l'importo confiscabile deve essere ridotto degli importi già versati (la sentenza d'appello ha ridotto il sequestro in relazione alla prima rata pagata). Ha respinto la richiesta di "voltura" delle somme sequestrate all'Amministrazione finanziaria: tale procedura non è disciplinata dalla legge e il trasferimento delle somme sequestrate preventive finalizzate alla confisca non è previsto, salvo eccezioni straordinarie e motivate (non sussistenti nel caso). La questione di costituzionalità non è stata ritenuta rilevante né sufficientemente argomentata. Sui motivi attinenti alle attenuanti e alla sospensione condizionale la Corte ha ritenuto il giudizio di merito adeguatamente motivato e insindacabile in cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stato imposto il pagamento delle spese e il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina il reato tributario contestato (omissione di versamento dell'IVA); la condanna è stata confermata in primo grado e non riformata.

  • art. 12‑bis, comma 2, d.lgs. 74/2000

    «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

    La Corte interpreta la norma nel senso che la confisca (e il sequestro preventivo ad essa preordinato) possono essere disposti anche se il contribuente si impegna a pagare; tuttavia la confisca produce effetti solo nel caso di mancato pagamento e l'importo confiscabile deve essere ridotto in relazione alle somme effettivamente versate.

  • art. 85 disp. att. cod. proc. pen.

    Applicabile al sequestro probatorio per la restituzione delle cose previo adempimento di prescrizioni, ma non è applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: non sussiste norma che consenta la "voltura" delle somme sequestrate all'Agenzia delle Entrate.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la doglianza non adeguatamente argomentata e manifestamente infondata.

  • art. 25 Cost.

    Evocato dal ricorrente in via subordinata ma la Corte ha ritenuto l'evocazione incongrua e non argomentata; la questione è risultata irrilevante e infondata.

  • art. 62‑bis c.p.

    Riferimento normativo relativo alla determinazione della pena e circostanze personali; la valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti/generiche; la Corte conferma che il giudice di merito può indicare gli elementi ritenuti prevalenti senza dover esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti.

  • art. 167 c.p.

    Norma citata in relazione all'estinzione di reati precedenti; la Corte ricorda che l'estinzione del reato non cancella automaticamente gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e che precedenti penali possono essere valutati ai fini della sospensione condizionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'impegno formale a pagare il debito tributario non impedisce di per sé che venga disposto il sequestro preventivo e la confisca: la confisca opera solo se il pagamento non avviene e l'importo confiscabile va ridotto in relazione alle somme effettivamente versate.
  • Non esiste, di norma, una procedura automatica e normativa che consenta la "voltura" delle somme sequestrate preventive (destinate alla confisca) all'Agenzia delle Entrate per estinguere il debito fiscale; il trasferimento è ammesso solo in casi eccezionali e strettamente motivati per garantire la proporzionalità della misura.
  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sulla concessione della sospensione condizionale della pena è di merito: se adeguatamente motivato dal giudice di appello, è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Il pagamento di una o più rate di un piano di rateizzazione può comportare la riduzione dell'ammontare sequestrato/confiscabile, ma il semplice tentativo di utilizzare somme soggette a sequestro non equivale automaticamente a un'astensione precedente o a una prova di discontinuità tale da garantirsi benefici penali.
  • In caso di ricorso inammissibile in Cassazione possono essere disposte sanzioni economiche (spese processuali e contributo alla cassa delle ammende); le questioni di legittimità costituzionale devono essere compiutamente e specificamente argomentate per essere prese in considerazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.