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Ordinanza

Ordinanza n. 836/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - del permesso di costruire n. 71 del 28 aprile 2022, pratica n. 221/2020, P.G. n. 599750/2019, rilasciato dal Comune di Milano in favore di Silver Fir Capital SGR S.p.A. per l’esecuzione di opere edilizie sull’immobile sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 10, angolo Via Rugabella, consistenti nella “riqualificazione del complesso immobiliare”, mediante interventi di risanamento e restauro ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, e di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, con traslazione di s.l.p. esistente in seguito a ricalcolo della stessa in applicazione delle leggi regionali n. 31 del 2014 e n. 7 del 2017, per la trasformazione del complesso immobiliare in struttura ricettivo-alberghiera; - nonché, se ed in quanto occorrer possa, (i) dell’autorizzazione paesaggistica n. 106 del 15 giugno 2020, P.G. n. 0210983/2020, rilasciata dal Comune di Milano in relazione all’intervento di cui al permesso di costruire n. 71/2022, nonché del parere della Commissione per il paesaggio del 23 gennaio 2020, ove richiamato e/o presupposto, (ii) dell’autorizzazione/nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano dell’11 novembre 2019, prot. n. 12016, nonché dei successivi pareri, autorizzazioni e/o nulla osta resi dalla medesima Soprintendenza in relazione al progetto, inclusi il provvedimento n. 4328-A del 18 maggio 2020, il provvedimento prot. n. 9975-P del 2 settembre 2021 e il provvedimento/autorizzazione n. 20826 del 16 luglio 2025, ove riferiti o comunque connessi all’intervento assentito e alla successiva variante; - di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, inerente, collegato o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi inclusi gli atti istruttori, i pareri interni ed esterni, le relazioni tecniche, gli elaborati progettuali, le asseverazioni, le comunicazioni, le note, i verbali, le determinazioni e gli atti di assenso comunque denominati relativi al permesso di costruire n. 71/2022 e alla s.c.i.a. in variante del 25 luglio 2025, nonché, ancorché esistenti e/o non conosciuti, la convenzione o l’atto di convenzionamento eventualmente posto a fondamento dello scostamento dalla classificazione morfologica dell’immobile e il piano particolareggiato, piano attuativo o lottizzazione convenzionata eventualmente riferiti all’intervento assentito; nonché, per l’accertamento e la declaratoria dell’insussistenza dei presupposti di legge per la presentazione, l’efficacia e/o il consolidamento della s.c.i.a. in variante al permesso di costruire n. 71/2022, presentata da Silver FIR Capital SGR S.p.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380 del 2001, relativa alla pratica n. 09543930961-07042025-1418, datata 25 luglio 2025, quale variante non essenziale fondata sul presupposto del predetto permesso di costruire e subordinata alla previa acquisizione degli atti di assenso prescritti, nonché dell’illegittimità degli atti, dichiarazioni, asseverazioni, elaborati grafici, relazioni tecniche e allegati progettuali costituenti parte integrante della medesima, inclusa la Relazione generale illustrativa “DAF 014 R03”e gli elaborati richiamati nella pratica anche in via derivata rispetto ai vizi del titolo edilizio presupposto; - del mancato esercizio da parte del Comune di Milano dei poteri di vigilanza, inibitori, repressivi, conformativi e/o di autotutela di propria competenza in relazione alla predetta s.c.i.a. in variante; - e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 34 cod. proc. amm., nonché dell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 22 e 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, all’esercizio dei poteri di vigilanza, inibitori, repressivi, conformativi e/o di autotutela di propria competenza, mediante adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'accertata illegittimità dei titoli e/o degli atti impugnati, ivi inclusi, ove ne ricorrano i presupposti, l’inibizione della prosecuzione dell’attività edilizia, la rimozione degli effetti della s.c.i.a. in variante, l’adozione delle misure ripristinatorie e/o conformative necessarie; - nonché ogni ulteriore provvedimento idoneo a impedire la realizzazione o il mantenimento delle opere illegittimamente assentite.

Giustizia amministrativa202602177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 71 del 28 aprile 2022 per la riqualificazione e trasformazione in struttura ricettivo-alberghiera di un complesso immobiliare in Milano, unitamente agli atti paesaggistici e archeologici presupposti, alla SCIA in variante del 25 luglio 2025 e al mancato esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano in favore della società controinteressata per interventi di risanamento, restauro e ristrutturazione edilizia, con traslazione della superficie lorda di pavimento e trasformazione del complesso immobiliare in struttura ricettivo-alberghiera. Sono stati inoltre contestati, in via derivata o autonoma, l’autorizzazione paesaggistica, gli atti e nulla osta della Soprintendenza, gli ulteriori atti presupposti e connessi, la SCIA in variante presentata nel 2025 ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e l’omesso esercizio dei poteri comunali di vigilanza, inibizione, repressione, conformazione e autotutela. La ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo emerge che le amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità dei ricorsi, valorizzando il rilascio del permesso di costruire il 28 aprile 2022 e l’avvio dei lavori il 23 novembre 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris, poiché le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalle parti resistenti apparivano fondate in ragione della data di rilascio del permesso di costruire e del successivo avvio dei lavori. Quanto al periculum in mora, il giudice ha effettuato una comparazione degli interessi e ha ritenuto prevalente l’interesse della società controinteressata alla prosecuzione dei lavori, iniziati da lungo tempo e ormai in fase avanzata di realizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 17 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per l’insufficienza del fumus boni iuris e per la prevalenza dell’interesse alla prosecuzione dei lavori nel bilanciamento cautelare.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Indicato quale base normativa della SCIA in variante oggetto di contestazione, senza ulteriore interpretazione specifica nella fase cautelare.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle domande di accertamento e di condanna all’esercizio dei poteri amministrativi, non esaminate definitivamente nell’ordinanza cautelare.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle domande di condanna e delle misure conseguenti, senza decisione definitiva sul merito.

  • art. 19 l. 241/1990

    commi 3, 4, 6-bis e 6-ter

    Richiamato in relazione ai poteri amministrativi sulla SCIA, inclusi i poteri inibitori, repressivi e di autotutela, senza specifica applicazione definitiva nella presente fase.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Indicato nel permesso di costruire quale riferimento per la qualificazione degli interventi di risanamento e restauro.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Indicato nel permesso di costruire quale riferimento per la qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’eventuale fondatezza delle eccezioni di irricevibilità o inammissibilità, desunta anche dalla data di adozione del titolo edilizio e dall’avvio dei lavori, può escludere il sufficiente fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’atto.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse del titolare del titolo edilizio alla prosecuzione di lavori iniziati da lungo tempo e in fase avanzata può prevalere sull’interesse del ricorrente alla sospensione, qualora non emerga un fumus boni iuris sufficientemente consistente.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito della controversia, che resta soggetto alla successiva trattazione in udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaArcheologia e vincoli archeologiciTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezza

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