Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in rinvio da annullamento della Suprema Corte, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti a suo carico per il reato di cui all'art. 316-bis c.p. e ha confermato il sequestro preventivo per equivalente fino a euro 610.810,00. Il ricorso deduce: (i) violazione di legge per l'utilizzabilità dell'esposto/denuncia presentata da Massimo Bartoletti (si censura che tale dichiarazione sarebbe inutilizzabile ai sensi dell'art. 62 c.p.p. essendo Bartoletti divenuto poi indagato); (ii) vizio di motivazione nella quantificazione dell'importo sottoposto a sequestro, contestando la sproporzione tra pagamenti effettivi a favore del ricorrente (fatture per circa euro 68.400,00) e l'importo sequestrato di euro 610.810,00.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: le dichiarazioni/denuncia di Bartoletti, presentate spontaneamente prima di qualsiasi iscrizione o accertamento formale come indagato, sono utilizzabili nella fase cautelare; la sanzione di inutilizzabilità erga omnes ex art. 63 c.p.p. richiede indizi non equivoci di reità già noti prima dell'escussione, circostanza non avvenuta. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile/indeducibile e generico: la Corte ha confermato la correttezza della quantificazione del sequestro per equivalente (euro 610.810,00) in ragione della condotta unitaria dei concorrenti e del principio per cui la confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto illecito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
La Corte conferma che la fattispecie di distrazione di fondi garantiti dallo Stato è stata ritenuta configurabile nei confronti di Calza e Nizzoli; il Tribunale del riesame ha ricondotto le condotte contestate alla sola ipotesi di cui all'art. 316-bis e la Corte ne ha condiviso l'apprezzamento ai fini cautelari.
art. 316-ter cod. pen.
Richiamato nelle fasi iniziali delle indagini come parte delle contestazioni ipotizzate, ma la decisione di merito ha ricondotto le accuse alla sola fattispecie di art. 316-bis nei confronti di alcuni indagati.
art. 640-bis cod. pen.
Analogamente citato nelle ipotesi investigative preliminari riguardanti frodi a danno di finanziamenti pubblici, ma la decisione cautelare si è concentrata su art. 316-bis.
art. 62 cod. proc. pen.
Il ricorso sosteneva che le dichiarazioni del denunciante divenuto poi indagato fossero inutilizzabili; la Corte ha spiegato che l'inutilizzabilità ex art. 62/63 richiede che, al momento della escussione, sussistessero indizi non equivoci di reità noti all'autorità procedente, condizione non verificata qui.
art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per precisare i presupposti della inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni: occorrono indizi non equivoci di responsabilità già acquisiti prima dell'escussione.
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase cautelare se rese liberamente, senza coercizione e con prova della spontaneità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Menziato in relazione all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari rivolto anche all'originario denunciante; non ha impedito l'utilizzo della denuncia nella fase cautelare secondo la Corte.
d.l. n. 23/2020 (decreto liquidità), art. 13 comma 1 lett. c)
Norma che ha previsto il finanziamento agevolato garantito al 90% ed è il presupposto oggettivo del profitto contestato (erogazione a Tecnohelp 4.0. per circa euro 840.000,00).
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati come norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti ai sensi di tali lettere.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee o la denuncia rese da un soggetto prima che sussistano indizi non equivoci di reità possono essere utilizzate nella fase cautelare: la successiva veste di indagato non rende automaticamente inutilizzabili quelle dichiarazioni.
- L'inutilizzabilità erga omnes ex art. 63 c.p.p. richiede che, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di responsabilità a carico del dichiarante noti all'autorità procedente; senza ciò la dichiarazione resta utilizzabile.
- In materia di sequestro preventivo per equivalente collegato a reati commessi in concorso, la giurisprudenza consente che ciascun concorrente possa essere colpito per l'intera entità del profitto illecito (principio di solidarietà nel concorso di persone), anche se non ha direttamente beneficiato di una quota materiale del provento.
- Il sindacato di legittimità sulle ordinanze di sequestro preventivo è limitato: sono sindacabili le violazioni di legge e i vizi motivazionali gravi che rendano la motivazione assente o manifestamente insufficiente, non ogni dissenso sulla valutazione probabilistica degli elementi.
- Le censure sulla quantificazione dell'importo sequestrato richiedono una critica specifica e puntuale della motivazione del giudice che abbia determinato l'importo; critiche generiche o indeducibili non ottengono accoglimento in cassazione.
- Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria possono essere assunte in sede cautelare/rito abbreviato se è chiara la loro spontaneità e assenza di coercizione, pur fermo restando ogni diversa verifica nella fase di merito.
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