Cassazione Penale, Sentenza n. 15458/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per: (1) nullità della costituzione di parte civile per mancato deposito dell'atto in cancelleria prima della notifica; (2) estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla percezione della provvigione (novembre 2004); (3) vizio di motivazione sulla tempestività della querela di CERCHI Michela, che avrebbe avuto conoscenza dell'inganno già nel gennaio 2006; (4) vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento, con riferimento al nesso causale e alla temporalità degli atti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto in sostanza. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della costituzione di parte civile perché la parte civile si era già costituita in udienza preliminare senza eccezioni della difesa; ha respinto la doglianza sulla prescrizione applicando il principio della "truffa a consumazione prolungata", secondo il quale il termine prescrizionale decorre dalla cessazione della permanenza (qui: pagamento dell'ultima rata), non dalla percezione della provvigione; ha ritenuto corretta la valutazione sulla tempestività della querela, individuando il dies a quo nella ricezione della comunicazione che il titolo era privo di valore legale; ha confermato il nesso causale e il danno riconosciuto in favore delle parti civili. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e a rimborsare le spese delle parti civili per Euro 5.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 185 cod. proc. pen.
La Corte osserva che la nullità del decreto che dispone il giudizio non comporta automaticamente la nullità della costituzione di parte civile, poiché non sussiste il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 185 c.p.p.; pertanto l'irregolarità procedurale dedotta non invalida la costituzione già intervenuta in udienza preliminare.
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Rilevato che il G.U.P. aveva disposto la regressione del procedimento ai sensi dell'art. 33-sexies (prescrivendo la citazione diretta), la Corte sottolinea che tale modalità non muta l'autonomia della costituzione di parte civile già effettuata.
Principio giurisprudenziale sulla "truffa a consumazione prolungata"
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019; Sez. 5, n. 11783 del 19/11/2010
La prescrizione per reati a consumazione protratta decorre dalla cessazione della permanenza dell'illecito (es. pagamento dell'ultima rata), non dal momento delle singole condotte parziali o dalla percezione di una provvigione; pertanto i termini prescrizionali vanno valutati sulla base dell'ultimo atto integrativo dell'offesa.
Massime di principio
- La nullità formale di un atto (es. decreto che dispone il giudizio) non comporta automaticamente la nullità della costituzione di parte civile, soprattutto se la parte civile si era costituita preventivamente in udienza preliminare e la difesa non ha sollevato eccezioni.
- Nei reati a consumazione protratta (es. truffa continuata o a consumazione prolungata) il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della condotta dannosa (ad es. pagamento dell'ultima rata), non dagli atti preparatori o dal primo guadagno percepito dall'imputato.
- La tempestività della querela si valuta dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, basata su elementi concreti e seri, della dimensione oggettiva e soggettiva del reato; mere sospette non sono sufficienti a far decorrere il termine.
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (nesso causale, quantificazione del danno, ricostruzione cronologica dei fatti) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; i ricorsi basati su mera riformulazione dei fatti sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
- Le eccezioni procedurali vanno sollevate tempestivamente: la mancata opposizione in sede preliminare può comportare la perdita della possibilità di ottenere l'annullamento per vizi collegati a quegli stadi processuali.
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