Cassazione Civile, Ordinanza n. 21936/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Palermo. La società proprietaria ha agito per ottenere il rilascio del bene, sostenendo che l'occupante lo detenesse senza titolo, e per ottenere l'indennità di occupazione dal momento del sequestro penale del bene. L'occupante si è difesa affermando che la sua presenza sull'immobile fosse legittima in forza di un contratto preliminare stipulato dalla società con il suo convivente, e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione. In Cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e omessa pronuncia sul relativo motivo d'appello; 2) violazione delle norme su possesso e usucapione, lamentando che la Corte territoriale non avesse indagato sulla natura del potere esercitato sul bene e sull'animus possidendi; 3) illegittimità della condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, assumendo che la detenzione fosse legittima e che la prescrizione del credito non fosse stata correttamente valutata; 4) erronea applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla indeterminatezza della domanda, osservando che l'immobile era stato sufficientemente individuato sia nell'atto introduttivo sia dalle stesse allegazioni della convenuta. Ha poi confermato l'esclusione dell'usucapione, rilevando che la ricorrente non aveva un titolo autonomo di detenzione qualificata o di possesso, ma era mera detentrice di fatto per concessione del convivente che aveva stipulato il preliminare con la società; in mancanza di prova di interversione del possesso non poteva maturare l'usucapione. Conseguentemente ha ritenuto legittima la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, qualificata come conseguenza della detenzione non titolata e danno in re ipsa per la proprietaria, nonché corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude l'omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza affrontare formalmente ogni deduzione, abbia sostanzialmente esaminato e respinto la questione nel ragionamento decisorio.
art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la verifica della determinatezza dell'oggetto della domanda introduttiva.
art. 164, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto.
art. 1140 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di possesso; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la detenzione di fatto non integra possesso utile all'usucapione.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede il possesso continuato per venti anni; il termine non può decorrere senza prova di interversione del possesso ove il bene sia detenuto in origine per concessione altrui.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza integrale del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state ricondotte ai rispettivi vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame, ma tutte ritenute infondate o inammissibili nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La domanda è sufficientemente determinata quando il bene controverso risulti univocamente identificabile dal complesso dell'atto introduttivo e delle allegazioni delle parti, anche se non sia descritta con formule sacramentali.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice d'appello, pur senza soffermarsi espressamente su tutte le singole eccezioni, abbia implicitamente respinto la questione con una motivazione incompatibile con la sua fondatezza.
- Chi occupa un immobile in forza di un titolo che deriva da un terzo, non diretto nei confronti del proprietario, resta detentore di fatto e non acquista per ciò solo il possesso utile all'usucapione.
- Perché la detenzione si trasformi in possesso utile all'usucapione è necessaria la prova di una interversione del possesso; in mancanza, il termine ventennale non inizia a decorrere.
- La condanna al pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo può essere confermata quando l'illegittimità della detenzione risulti dalla ricostruzione del titolo e della sua opponibilità al proprietario.
- Il ricorso per cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito se la motivazione risulta logica e sufficiente.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza integrale del gravame, salvo specifiche ragioni di deroga non emerse nel caso concreto.
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