Ordinanza n. 38/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025, con la quale il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione ha escluso il ricorrente dalla procedura volta all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: i) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027), nella parte in cui ha stabilito i requisiti per l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.l. 25/2025; ii) della deliberazione della Giunta regionale n. 57/33 del 5 novembre 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027; iii) “per quanto occorrer possa”, della circolare dell'Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione regionale del personale proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Direttore del Servizio concorsi dell’Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione lo ha escluso dalla procedura di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione regionale del personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, prevista dall’art. 3, comma 2, d.l. 25/2025. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti o connessi, il PIAO 2025-2027 nella parte relativa ai requisiti per l’inquadramento, la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del PIAO e, per quanto occorrer possa, una circolare dell’Assessore regionale. Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto preliminare la verifica della giurisdizione e ha considerato che le esigenze cautelari prospettate potessero essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza procedere alla definizione nel merito delle censure né della questione di giurisdizione. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 febbraio 2026, ritenendo la celere definizione della causa idonea a soddisfare le esigenze cautelari del ricorrente. In ragione dei particolari interessi pubblici e privati coinvolti, ha disposto il dimezzamento dei termini processuali previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando
Costituisce la base normativa della procedura di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione regionale oggetto della controversia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza cautelare è stata respinta perché le esigenze dedotte potevano essere soddisfatte mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I relativi termini processuali sono stati dimezzati per assicurare la sollecita definizione del giudizio, in considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il giudice debba preliminarmente verificare la sussistenza della propria giurisdizione e ritenga che la posizione cautelare del ricorrente possa essere adeguatamente tutelata dalla celere fissazione dell’udienza di merito, può respingere l’istanza cautelare senza anticipare la decisione sulla giurisdizione o sul merito.
- La rapida fissazione dell’udienza di merito può costituire una misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari prospettate, anche in luogo della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, quando assicuri una definizione tempestiva della controversia.
- Per garantire la sollecita trattazione di controversie caratterizzate da rilevanti interessi pubblici e privati, il giudice amministrativo può disporre il dimezzamento dei termini processuali previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
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