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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37308/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'11 marzo 2025. Dal testo emerge che la censura investiva, da un lato, il percorso giustificativo relativo alla pena irrogata; dall'altro, il giudizio prognostico ritenuto negativo e ostativo alla richiesta sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la decisione di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato giudicato, oltre che manifestamente infondato, anche aspecifico nella parte in cui non si confrontava con una ragione autonoma e assorbente di rito, ossia l'assenza di procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: il primo perché attaccava la motivazione sulla pena senza evidenziarne reali vizi di legittimità; il secondo perché contestava il giudizio prognostico sulla sostituzione della pena, ma risultava anche aspecifico rispetto al rilievo preliminare e assorbente dell'assenza di procura speciale. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di ricorso per cassazione, si risolvano in una mera critica del percorso motivazionale della sentenza di merito senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando risulti sorretta da argomentazione sufficiente, non manifestamente illogica e risultino considerate le deduzioni difensive.
  • La censura contro il diniego della sostituzione della pena detentiva deve confrontarsi con tutte le ragioni poste a base del diniego; se la decisione è fondata anche su un autonomo rilievo di rito, il motivo che non lo attacca è aspecifico e non può condurre all'accoglimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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