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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41984/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo: eccezione di prescrizione del reato di appropriazione indebita aggravata. Il ricorrente sostiene che la data di consumazione del reato dovesse essere individuata nell'anno 2004, quando si verificò l'estinzione del conto corrente sul quale erano accreditate le somme provenienti dalla compagnia assicuratrice, data in cui sarebbe già emersa la volontà dell'agente di tenere per sé le somme ricevute per conto del rappresentato.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo impugnatorio richiederebbe una diversa valutazione del materiale probatorio già compiuta nei giudizi di merito, il che non è consentito in Cassazione. Ha confermato l'individuazione della data di consumazione del reato nel 13 giugno 2013, momento in cui, a seguito del fallimento delle trattative e delle mediazioni, l'imputato manifestò in modo inequivocabile la volontà definitiva di non restituire le somme e si comportò uti dominus. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    delitto di appropriazione indebita

    La Corte richiama che l'appropriazione indebita è reato istantaneo e si perfeziona con la prima condotta appropriativa, ma la data di consumazione deve individuarsi nel momento in cui si manifesta la volontà definitiva di appropriarsi delle cose altrui (interversione del possesso, comportamento uti dominus).

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    procedimento trattato con contraddittorio scritto

    Disposizione procedurale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale.

Massime di principio

  • In ipotesi di appropriazione indebita (reato istantaneo) la consumazione va individuata non nel primo evento contabile o nella perdita di disponibilità formale dei beni, ma nel momento in cui si manifesta in modo definitivo la volontà di appropriarsene; è quel momento che interrompe i termini di prescrizione.
  • Se la decisione di merito ha accertato, sul piano fattuale, che fino a una certa data vi sono state trattative, solleciti o tentativi di mediazione, la Cassazione non rivede liberamente la valutazione probatoria per anticipare la data di consumazione ai soli effetti della prescrizione.
  • Le impugnazioni in Cassazione che, in realtà, mirano a una rivalutazione delle prove o dei fatti assunti nei gradi precedenti sono generalmente dichiarate inammissibili.
  • Chi vuol far valere la prescrizione deve collegare la decorrenza a elementi fattuali che dimostrino la manifestazione inequivocabile e definitiva della volontà di appropriarsi delle somme; mere deduzioni temporali (es. estinzione di un conto) senza prova della volontà definitiva possono risultare insufficienti.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o che sollevano questioni di fatto possono comportare condanne alle spese e, salvo elementi che escludano colpa, l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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