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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2024, del 4.07.2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento del bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2024 del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.000,00, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre agli accessori di legge. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza in data 8 gennaio 2025, la notificazione del titolo all'Amministrazione il 15 luglio 2024 e la notificazione del ricorso per ottemperanza il 25 agosto 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza e verificati gli adempimenti necessari alla sua proponibilità. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dal titolo, nei limiti precisati nel ricorso e con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente qualora l'Amministrazione non adempia nel termine assegnato e provveda entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dal giudice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    È richiamato, in via analogica, per escludere un ulteriore compenso in favore del commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale nei confronti della Pubblica Amministrazione è passato in giudicato, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione e sono stati rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della PA.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, comprendendo nel pagamento le somme riconosciute dal titolo e i relativi accessori di legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla presentazione di un'apposita istanza della parte e all'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione tenuto all'esecuzione, l'attività commissariale può essere svolta senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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