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Sentenza

Sentenza n. 7502/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza della sentenza n. 350/2024 pubblicata in data 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 8950/2023, notificata in data 16 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 2.500,00.

Giustizia amministrativa202512913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'amministrazione avesse integralmente dato esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza mediante il rilascio della Carta del Docente e l'accredito dell'importo di 2.500 euro. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di 2.500 euro sulla Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 350/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare in suo favore l'importo nominale di 2.500 euro mediante la Carta Elettronica del Docente. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva rilasciato la Carta del Docente e vi aveva accreditato la somma dovuta, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che la condotta sopravvenuta dell'amministrazione abbia soddisfatto la concreta utilità perseguita dal ricorrente attraverso il giudizio di ottemperanza.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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