Ordinanza n. 3310/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tabella della mobilità ordinaria del ruolo ispettori, con decorrenza 1° ottobre 2025, nella parte in cui ha disposto la mobilità di altri candidati presso la Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Venezia (SISCO), nonché gli atti presupposti e la parziale ostensione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la tabella ministeriale della mobilità ordinaria del ruolo ispettori e gli atti presupposti, contestando l’ammissione e la selezione dei controinteressati per l’assegnazione presso la SISCO di Venezia. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’ostensione integrale e non oscurata della documentazione richiesta con istanza di accesso del 29 settembre 2025, inclusi pareri, valutazioni, graduatorie, schede informative e risultati dei colloqui. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la doglianza cautelare riguardava, in sostanza, la scelta di candidati con minore anzianità rispetto al ricorrente, nonché la valutazione comparativa delle esperienze professionali, della formazione specialistica, delle conoscenze linguistiche e territoriali e delle competenze rilevanti per le peculiari funzioni delle SISCO.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nel sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso e i motivi aggiunti non presentassero sufficienti elementi di fondatezza. La circolare ministeriale dell’11 febbraio 2025 richiedeva ai candidati di indicare le pregresse esperienze professionali nei servizi e negli organi di polizia giudiziaria, la conoscenza di lingue straniere e dialetti delle aree a maggiore densità mafiosa, nonché il possesso di tecniche informatiche e specialistiche. Secondo il giudice, tale disciplina lasciava all’amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle domande, in ragione delle funzioni peculiari delle SISCO, senza attribuire prevalenza automatica all’anzianità di servizio. In tale ambito non è stata ritenuta irragionevole la preferenza accordata a personale meno anziano ma dotato di maggiore formazione, anche universitaria, di specializzazione o di conoscenza dello specifico territorio e della relativa criminalità, anche in funzione della continuità e dell’ulteriore specializzazione del servizio. Le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda. L’ordinanza non definisce nel merito il giudizio né contiene una specifica decisione sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché, allo stato del sommario esame, non sono emersi sufficienti elementi di fondatezza.
art. 116 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere l’ostensione integrale della documentazione, ma l’ordinanza cautelare non contiene una specifica statuizione di accoglimento della domanda di accesso.
circolare DAGEP n. 333/ISP/II/SEZ.MOBILITÀ/COLL.9018/B/2025 dell’11 febbraio 2025
fornire elementi informativi sule pregresse esperienze professionali (nei servizi, nelle sezioni o negli organi di polizia giudiziaria, anche delle specialità e del comparto controllo del territorio), requisiti utili a poter essere proficuamente impiegati in relazione alla particolare attività delle S.I.S.C.O., nonché altre indicazioni relative alla conoscenza di lingue straniere e dei dialetti delle aree a maggiore densità mafiosa e al possesso delle tecniche informatiche e specialistiche (….)
La clausola è stata interpretata come attributiva di un ampio margine di discrezionalità nella selezione del personale destinato alle SISCO e come non idonea a imporre la prevalenza del solo criterio dell’anzianità di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei controinteressati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In una procedura di mobilità del personale destinato a strutture investigative caratterizzate da funzioni peculiari, la lex procedimentale può legittimamente attribuire all’amministrazione un ampio margine di valutazione delle esperienze professionali, della formazione specialistica, delle competenze tecniche e della conoscenza del territorio, senza imporre la prevalenza automatica dell’anzianità di servizio.
- La scelta di preferire, nell’ambito di una procedura di mobilità, candidati con minore anzianità ma con maggiore formazione specialistica, conoscenze territoriali o competenze funzionali alle esigenze della struttura di destinazione non è, di per sé, irragionevole né illegittima.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità organizzativa e valutativa, salvo che emergano prima facie elementi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; in assenza di tali elementi, la domanda cautelare deve essere respinta.
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