Ordinanza n. 115/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) 16 luglio 2025, n. 1638, resa tra le parti, previa sospensione dell’esecutività della sentenza e degli atti impugnati in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, 16 luglio 2025, n. 1638, nonché gli atti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'esecutività della sentenza e degli atti amministrativi già impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di merito dell'appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e a riservare ogni valutazione sulle questioni di diritto dedotte.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado. La sospensione è stata disposta senza anticipare alcuna valutazione sul merito delle questioni giuridiche, al solo fine di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more della definizione dell'appello. La decisione è stata motivata anche mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti e il richiamo a una precedente sentenza del Consiglio del 30 marzo 2026, n. 186. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda e la decisione cautelare in appello; il testo non specifica ulteriormente l'interpretazione applicata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado può essere disposta anche senza anticipare la decisione sulle questioni di merito, quando sia necessario mantenere integra la situazione controversa nelle more della definizione del giudizio.
- La decisione cautelare richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti, valutati in relazione agli effetti prodotti dalla sentenza e dagli atti impugnati durante la pendenza dell'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →