Cassazione Penale, Sentenza n. 36821/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Furlan era imputato del reato previsto dall'art. 479 c.p. per aver redatto due verbali di contestazione per divieto di sosta attestando la presenza di due autovetture in un luogo diverso da quello in cui si trovavano. Il Tribunale di Gorizia lo aveva assolto ritenendo inattendibili alcune testimonianze, la possibile anomalia del dispositivo GPS e l'assenza di prova certa sulla presenza delle auto nel luogo indicato. Il Procuratore Generale presentò appello e la Corte d'Appello di Trieste rinnovò l'istruttoria, riascoltando i testimoni ritenuti credibili, escluso il malfunzionamento del GPS e motivando il convincimento della responsabilità dell'imputato, condannandolo a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Furlan propose ricorso per cassazione con tre motivi: (1) travisamento della prova per omissione nella valutazione di lettere scambiate tra i legali (documenti ritenuti decisivi dal ricorrente); (2) vizio di motivazione e erronea valutazione delle massime di esperienza e degli elementi a favore della difesa; (3) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la decisività dei documenti omessi e che la Corte d'Appello avesse adeguatamente esposto i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova, confutando i dubbi del primo giudice. Sul secondo motivo ha affermato l'inammissibilità di una rivalutazione ex Cassazione delle risultanze di fatto e ha considerato infondate le massime di esperienza invocate dal ricorrente, essendo la motivazione di merito adeguata a superare i dubbi. Sul terzo motivo ha osservato che, sebbene l'art. 131-bis sia applicabile retroattivamente nella versione novellata, l'imputato aveva l'onere di dedurne l'applicazione in appello (soprattutto dopo accoglimento dell'appello del P.M.); inoltre la struttura argomentativa della sentenza d'appello escludeva la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma in base alla quale l'imputato è stato contestato: falsa attestazione nella formazione di atti pubblici relativi a contravvenzioni (formazione di verbali falsi)
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo per il giudice di indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova nella motivazione, collegandosi al modello probatorio che richiede ragionamento esplicito sui risultati della prova
art. 581 cod. proc. pen.
Richiede specificità dei motivi nella decisione di legittimità; contribuisce al quadro della motivazione richiesta al giudice
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; novella (d.lgs. n.150/2022) estende l'applicabilità ai reati con pena minima pari o inferiore a due anni; applicabile retroattivamente se più favorevole, ma la sua invocazione in caso di appello del pubblico ministero deve essere dedotta in appello dall'imputato per non incorrere in preclusione
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la preclusione di dedurre in Cassazione questioni non sollevate in appello (in particolare quando l'appello è stato proposto dal pubblico ministero)
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, ove riconosca l'applicabilità della causa di estinzione, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata (rinvio non necessario in presenza di ricaduta sostanziale)
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Per far valere un vizio di travisamento della prova per omissione è necessario dimostrare che la prova omessa fosse decisiva e avrebbe ragionevolmente condotto a un esito diverso; la mera esistenza di documenti non basta
- La Corte di appello deve motivare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova, ma non è tenuta a ripercorrere pedissequamente tutte le prove; l'onere dell'impugnante è individuare i punti specifici e dimostrare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze di fatto: una diversa lettura delle prove non configura automaticamente un vizio di legittimità
- Le massime di esperienza non possono soppiantare la prova concreta: vanno usate con cautela e devono essere fondate su ripetute esperienze riconosciute dalla giurisprudenza, non su congetture
- La nuova disciplina dell'art. 131-bis c.p. può avere efficacia retroattiva se più favorevole, ma l'imputato che vuole avvalersene dopo un accoglimento dell'appello del P.M. deve proporne l'applicazione in appello per evitare la preclusione
- Quando la struttura motivazionale della sentenza di merito esprime elementi che escludono la particolare tenuità del fatto, la mancata menzione espressa in Cassazione di tale richiesta può comunque ritenersi implicita e non viziata
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