Cassazione Civile, Ordinanza n. 15589/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento di Tarsu/Tia relativo agli anni 2010, 2011 e 2012. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività. La CTR aveva confermato la decisione ritenendo non provata la data di notificazione dell’atto impositivo: aveva valorizzato la data del 15 dicembre 2016, indicata come data di spedizione del plico, e aveva ritenuto irrilevanti sia il timbro interno del 20 dicembre 2016, sia la data della raccomandata informativa, affermando che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la ricezione della prima raccomandata e non di quella informativa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e violazione di norme processuali tributarie e civili, sostenendo di aver allegato l’atto impugnato e lamentando che la CTR non avesse disposto ulteriori esibizioni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina della notificazione postale e del processo tributario, sostenendo che il ricorso originario era tempestivo perché notificato il 16 febbraio 2017 e che la data del 15 dicembre 2016 indicava solo la spedizione, mentre la consegna era avvenuta il 20 dicembre 2016, come attestato dalla raccomandata informativa e dall’avviso postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, trattandoli congiuntamente. Ha respinto l’eccezione del controricorrente secondo cui la censura avrebbe dovuto essere proposta con revocazione, osservando che l’errore denunciato investiva un punto controverso deciso nel contraddittorio e non una mera svista percettiva. Nel merito ha affermato che, in assenza di data di recapito sulla busta, la data del 20 dicembre 2016 risultava confermata dalla raccomandata informativa e dal suo contenuto, dal quale emergeva che la consegna era avvenuta in tale data; la data del 15 dicembre 2016 era invece quella di spedizione del plico. Ne ha tratto la conclusione che il ricorso introduttivo era tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori censure sull’avviso di accertamento e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure di legittimità sono state inquadrate come violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
art. 395 c.p.c.
La Corte ha escluso che nella specie ricorresse un errore revocatorio, perché l’errore denunciato riguardava un punto controverso oggetto di contraddittorio e non una mera svista percettiva.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Norma richiamata tra quelle processuali del giudizio tributario dedotte come violate.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Norma richiamata in relazione al contenuto del ricorso e agli atti allegati nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Richiamato per sostenere la tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22
Richiamato quanto al deposito e alle esibizioni nel giudizio tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61
Richiamato tra le norme processuali del giudizio di appello tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al contenuto essenziale della sentenza e alla sua motivazione.
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Richiamato per la disciplina della notificazione postale e, in particolare, del perfezionamento della notifica in caso di consegna a persona diversa dal destinatario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo va verificata sulla base della data effettiva di perfezionamento della notificazione al destinatario, non della sola data di spedizione del plico postale.
- Quando l’avviso notificato a mezzo posta non rechi una data di recapito sulla busta, possono assumere rilievo elementi documentali esterni, come la raccomandata informativa e il suo contenuto, per ricostruire la data di consegna.
- Non integra errore revocatorio la valutazione del giudice che cade su un punto controverso e discusso tra le parti; il rimedio revocatorio è escluso quando l’errore denunciato richieda una rivalutazione del materiale di causa.
- In presenza di una prova documentale coerente della data di consegna dell’atto, la diversa data di spedizione non è idonea a fondare la tardività del ricorso introduttivo.
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