Cassazione Civile, Ordinanza n. 08236/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una medico chirurgo specialista in angiologia volta ad accertare che, per il periodo 2000-2013, il rapporto intercorso con una congregazione religiosa fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno escluso la subordinazione, ritenendo non sufficienti le prove acquisite e non ammettendo ulteriore documentazione prodotta tardivamente perché tardiva e non indispensabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di utilizzare i poteri officiosi di ammissione della prova documentale, sostenendo che i documenti tardivamente prodotti erano decisivi per dimostrare il vincolo di subordinazione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2094 c.c., assumendo che il rapporto presentasse tutti i requisiti tipici della subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che nel rito del lavoro la produzione documentale tardiva è soggetta a preclusioni e che i poteri officiosi del giudice d'appello possono essere esercitati solo per documenti indispensabili ai fini della decisione, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione; la corte di merito aveva escluso l'indispensabilità dei documenti. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la qualificazione del rapporto di lavoro è censurabile in cassazione solo per errore nella scelta dei parametri giuridici, mentre la valutazione concreta degli indici di subordinazione è un accertamento di fatto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della controparte. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro il divieto di nuove prove in appello incontra un temperamento solo per i documenti indispensabili; la valutazione della loro indispensabilità è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile se congruamente motivato.
art. 416 c.p.c.
La parte convenuta deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova e depositare contestualmente i documenti; il sistema preclusivo opera in modo rigoroso anche per la parte attrice per reciprocità.
art. 2094 c.c.
La violazione della norma è denunciabile solo se il giudice di merito abbia utilizzato criteri giuridici erronei per qualificare il rapporto; la verifica concreta degli indici di subordinazione è invece accertamento di fatto.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati ricondotti alla violazione di legge e al vizio motivazionale, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012
Ha modificato il paradigma del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., rendendo denunciabili solo anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.
L. 134/2012
Conversione del d.l. 83/2012, richiamata per il nuovo assetto del vizio motivazionale in cassazione.
L. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Corte cost. n. 13/1977
È richiamata per il principio di reciprocità dell'onere di indicazione e deposito documentale nel processo del lavoro.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro la produzione documentale tardiva è preclusa, salvo che la documentazione sia giustificata dal tempo della sua formazione o dall'evoluzione della vicenda processuale; il giudice d'appello può ammettere nuovi documenti solo se indispensabili ai fini della decisione.
- L'apprezzamento sulla indispensabilità dei documenti e, più in generale, sulla rilevanza delle prove è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è censurabile in sede di legittimità soltanto per errore nella scelta dei criteri giuridici; la valutazione degli indici concreti di subordinazione appartiene al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Come è indicizzato
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