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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3763 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. La contribuente aveva chiesto la definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti mediante pagamento rateale, ma aveva versato soltanto le prime due rate. Secondo l'Agenzia, l'integrale pagamento delle rate costituiva condizione necessaria per il perfezionamento del condono e l'omesso versamento delle rate successive comportava l'inefficacia della definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 sia un condono "clemenziale", perfezionabile solo con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate dovute. Il versamento delle sole prime due rate non era quindi sufficiente a conservare il beneficio. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario della contribuente, con conseguente legittimità del recupero dell'imposta originaria. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    Il condono produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti.

    La disposizione disciplina una forma di condono clemenziale relativa a ritardati o omessi versamenti. Il beneficio si perfeziona soltanto quando il contribuente versa integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute; il pagamento delle sole prime rate non è sufficiente.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Condono tributario premiale.

    Queste forme di definizione agevolata hanno struttura diversa dall'art. 9-bis, poiché prevedono un accertamento o una definizione straordinaria del rapporto tributario e possono applicare regole differenti in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima.

  • Legge n. 350/2003, art. 2, comma 45

    Ha modificato la disciplina dell'art. 9-bis, confermando il pagamento rateale delle somme dovute secondo i termini previsti dalla normativa.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La Corte ha evidenziato che il condono ex art. 9-bis non richiede una specifica attività di liquidazione, poiché l'importo dovuto è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenendo la causa sufficientemente istruita, di decidere direttamente nel merito respingendo il ricorso della contribuente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 14

    La sentenza richiama questa disposizione in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nei casi disciplinati da altre forme di definizione agevolata, distinguendone l'applicazione rispetto al condono ex art. 9-bis.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la norma subordina il perfezionamento al versamento integrale, il mancato pagamento anche di una o più rate successive alla prima può comportare la perdita del beneficio.
  • Non è possibile applicare automaticamente a una specifica forma di condono le regole previste per altre sanatorie: occorre valutare la struttura e la funzione della singola disciplina.
  • Nel condono clemenziale ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento parziale non consolida la definizione e consente all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'imposta originariamente dovuta.
  • Il contribuente che sceglie una definizione rateale deve rispettare rigorosamente importi e scadenze; in assenza di una previsione espressa che conservi il beneficio, il pagamento tardivo o incompleto può determinare la decadenza.
  • La distinzione tra condoni premiali e condoni clemenziali è decisiva per stabilire gli effetti del mancato pagamento delle rate successive alla prima.

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