Cassazione Penale, Sentenza n. 12476/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare contestando: (1) la mancata sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), sostenendo di essere un incensurato imprenditore/"piastrellista" estraneo alla struttura mafiosa e, al più, mero favoreggiatore di Michele Puzio; (2) l'assenza di un contributo materiale e della consapevolezza circa l'estorsione contestata al capo 22 (artt. 110, 629 c.p.), con contestuale critica dell'interpretazione delle intercettazioni e dell'asserita mediazione verso l'esecutore Amabile; (3) analoga censura circa il capo 26 (ulteriore estorsione), chiedendo la diversa lettura delle captazioni e sostenendo che il ricorrente si era limitato a un ruolo passivo e non conoscitivo della natura estorsiva della vicenda; (4) erronea identificazione e applicazione della normativa sulle armi (capo 28), posto che l'arma era occultata in auto intestata a terzi e non sussisterebbe certezza sull'identificazione del ricorrente quale terzo uomo presente nel veicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: ha confermato che, in tema di 416-bis, l'appartenenza può desumersi dal contributo stabile e dalla partecipazione a attività tipiche del sodalizio (es. estorsioni), senza necessità di prove di frequentazione formale; ha escluso il sindacato di merito sulle valutazioni interpretative delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica; ha qualificato come impugnazioni vietate in Cassazione le letture alternative del materiale probatorio e ha considerato le censure sulla identificazione e sull'applicazione della legge sulle armi come questioni di fatto non riapribili in questa sede. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ha disposto gli adempimenti relativi all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. e ha precisato che la decisione non determina la liberazione dell'indagato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che, accertata la struttura associativa, l'appartenenza può essere desunta dall'apporto stabile e consapevole del singolo alle attività e agli scopi del sodalizio (anche attraverso la partecipazione ad estorsioni), senza bisogno di ulteriori prove di frequentazione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro di censura; la Corte rileva che le doglianze dedotte alla stregua di una diversa valutazione dei fatti non possono fondare l'annullamento quando la motivazione di merito non sia manifestamente illogica
artt. 81, 110, 629, 628, 56 cod. pen.
artt. 81, secondo comma; 110; 629; in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3; art. 56 c.p.
Norme richiamate in relazione ai capi di imputazione (concorso nei reati di estorsione e tentativo); la Corte conferma che la contestazione di concorso materiale e di consapevolezza è questione di fatto rimessa al giudice di merito se la ricostruzione non è illogica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma evocata per la condanna alle spese processuali; la Corte la applica per addebitare al ricorrente le spese per l'impugnazione dichiarata inammissibile
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti relativi alla custodia cautelare non venendo meno la misura; la Corte ne ordina l'esecuzione a cura della Cancelleria
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti di custodia cautelare basati su valutazioni indiziaria 'di merito' non è consentita una rilettura probatoria o interpretativa delle intercettazioni quando la motivazione dei giudici di merito non sia manifestamente illogica o contraddittoria
- La partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere dedotta dall'apporto stabile e consapevole del singolo alle attività tipiche del sodalizio (es. estorsioni), e non richiede prova di rapporti formali o pubblici con altri associati
- Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che convergono fra loro e con altri riscontri (intercettazioni, riprese video, interrogatori) possono costituire complessivamente elementi gravemente indiziari sufficienti per la misura cautelare
- Le questioni relative alla corretta identificazione di soggetti o alla qualificazione di comportamenti come materiale partecipazione a delitti (es. possesso/occultamento di armi) sono, di regola, valutazioni di fatto e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente
- Proporre interpretazioni alternative del medesimo materiale probatorio non è di per sé idoneo a superare la conferma di una misura cautelare in sede di legittimità; occorre dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12344/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12349/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12350/2023 del 24/03/2023
- Sentenza penale · 24 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2023 del 24/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →