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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12476/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare contestando: (1) la mancata sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), sostenendo di essere un incensurato imprenditore/"piastrellista" estraneo alla struttura mafiosa e, al più, mero favoreggiatore di Michele Puzio; (2) l'assenza di un contributo materiale e della consapevolezza circa l'estorsione contestata al capo 22 (artt. 110, 629 c.p.), con contestuale critica dell'interpretazione delle intercettazioni e dell'asserita mediazione verso l'esecutore Amabile; (3) analoga censura circa il capo 26 (ulteriore estorsione), chiedendo la diversa lettura delle captazioni e sostenendo che il ricorrente si era limitato a un ruolo passivo e non conoscitivo della natura estorsiva della vicenda; (4) erronea identificazione e applicazione della normativa sulle armi (capo 28), posto che l'arma era occultata in auto intestata a terzi e non sussisterebbe certezza sull'identificazione del ricorrente quale terzo uomo presente nel veicolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: ha confermato che, in tema di 416-bis, l'appartenenza può desumersi dal contributo stabile e dalla partecipazione a attività tipiche del sodalizio (es. estorsioni), senza necessità di prove di frequentazione formale; ha escluso il sindacato di merito sulle valutazioni interpretative delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica; ha qualificato come impugnazioni vietate in Cassazione le letture alternative del materiale probatorio e ha considerato le censure sulla identificazione e sull'applicazione della legge sulle armi come questioni di fatto non riapribili in questa sede. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ha disposto gli adempimenti relativi all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. e ha precisato che la decisione non determina la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, accertata la struttura associativa, l'appartenenza può essere desunta dall'apporto stabile e consapevole del singolo alle attività e agli scopi del sodalizio (anche attraverso la partecipazione ad estorsioni), senza bisogno di ulteriori prove di frequentazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di censura; la Corte rileva che le doglianze dedotte alla stregua di una diversa valutazione dei fatti non possono fondare l'annullamento quando la motivazione di merito non sia manifestamente illogica

  • artt. 81, 110, 629, 628, 56 cod. pen.

    artt. 81, secondo comma; 110; 629; in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3; art. 56 c.p.

    Norme richiamate in relazione ai capi di imputazione (concorso nei reati di estorsione e tentativo); la Corte conferma che la contestazione di concorso materiale e di consapevolezza è questione di fatto rimessa al giudice di merito se la ricostruzione non è illogica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma evocata per la condanna alle spese processuali; la Corte la applica per addebitare al ricorrente le spese per l'impugnazione dichiarata inammissibile

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti relativi alla custodia cautelare non venendo meno la misura; la Corte ne ordina l'esecuzione a cura della Cancelleria

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti di custodia cautelare basati su valutazioni indiziaria 'di merito' non è consentita una rilettura probatoria o interpretativa delle intercettazioni quando la motivazione dei giudici di merito non sia manifestamente illogica o contraddittoria
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere dedotta dall'apporto stabile e consapevole del singolo alle attività tipiche del sodalizio (es. estorsioni), e non richiede prova di rapporti formali o pubblici con altri associati
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che convergono fra loro e con altri riscontri (intercettazioni, riprese video, interrogatori) possono costituire complessivamente elementi gravemente indiziari sufficienti per la misura cautelare
  • Le questioni relative alla corretta identificazione di soggetti o alla qualificazione di comportamenti come materiale partecipazione a delitti (es. possesso/occultamento di armi) sono, di regola, valutazioni di fatto e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è coerente
  • Proporre interpretazioni alternative del medesimo materiale probatorio non è di per sé idoneo a superare la conferma di una misura cautelare in sede di legittimità; occorre dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito

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