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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16796/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per somme pretese dal consorzio di bonifica in relazione all’anno 2014, somme qualificate dall’ente come canoni dovuti per l’installazione e il mantenimento di cartelli pubblicitari in area demaniale idraulica. La società destinataria della cartella aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, di non essere tenuta al pagamento nei confronti del consorzio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’unico interlocutore amministrativo fosse il Comune che aveva autorizzato l’installazione e che il consorzio difettasse di legittimazione soggettiva e oggettiva. Il consorzio ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che si trattasse di canoni di natura pattizia fondati su disciplinari di concessione e quindi devoluti al giudice ordinario; con il secondo denuncia omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la sentenza non avesse considerato i disciplinari di concessione e le comunicazioni intercorse tra le parti; con il terzo denuncia violazione di norme in materia di bonifica e canoni, sostenendo che i canoni erano dovuti al consorzio per l’occupazione dello spazio concesso.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la sentenza impugnata ne aveva escluso la legittimazione passiva e contro tale statuizione non era stato proposto specifico motivo. Quanto al rapporto principale tra consorzio e società, dichiara inammissibile il primo motivo per sopravvenuto giudicato interno sulla giurisdizione: la questione era stata già decisa in un precedente grado del medesimo processo e, non essendo stata impugnata la sentenza che aveva rimesso la causa al giudice tributario, la giurisdizione non poteva più essere rimessa in discussione. Accoglie invece il secondo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello avesse omesso di esaminare atti e pattuizioni rilevanti tra le parti, in particolare i disciplinari di concessione e le comunicazioni concernenti l’installazione dei cartelli e i canoni annuali. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 3 e 19

    Vengono invocate per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ma la Corte non esamina nel merito la questione per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione.

  • art. 37 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del dedotto difetto di giurisdizione; la doglianza è dichiarata inammissibile per giudicato interno.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. a)

    La Corte richiama la disciplina del processo tributario per affermare che la sentenza d'appello che riconosce la giurisdizione negata in primo grado, rimettendo la causa, è impugnabile solo con ricorso per cassazione, altrimenti si forma giudicato interno.

  • r.d. 8 maggio 1904 n. 368, artt. 132 e ss.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la natura dei canoni come conseguenza dell'occupazione di spazi in area di bonifica; motivo assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • r.d. 8 maggio 1904 n. 368, artt. 136 e 137

    Richiamati dal ricorrente a supporto della pretesa di canoni connessi alla concessione; non esaminati nel merito per assorbimento.

  • r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 100, secondo comma

    Richiamato dal ricorrente per affermare la competenza del consorzio ai canoni di bonifica; motivo assorbito.

  • l. regione Veneto, 13 aprile 2001 n. 11, art. 83

    Richiamata come base normativa dell'obbligo di pagamento dei canoni per l'uso di acque pubbliche e dei beni del demanio idrico; la Corte osserva che la questione richiede l'esame degli atti concessori presupposti.

  • l. regione Veneto, 8 maggio 2009 n. 12, art. 25 e ss.

    Richiamata dal ricorrente nel terzo motivo in tema di canoni; il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza che abbia deciso sulla giurisdizione rimettendo la causa al giudice di primo grado deve essere impugnata con gli strumenti previsti; se non viene impugnata, la questione di giurisdizione si copre di giudicato interno e non può essere riproposta né rilevata d'ufficio nelle fasi successive.
  • La qualificazione giuridica del rapporto ai fini della giurisdizione non esaurisce automaticamente il merito della controversia: anche quando il giudice sia munito di giurisdizione, deve comunque esaminare le difese e i fatti posti a base della domanda, non potendo decidere il merito solo sulla base di una qualificazione astratta del rapporto.
  • L’omesso esame di atti negoziali o concessori specificamente dedotti e potenzialmente decisivi integra vizio di motivazione censurabile in cassazione quando tali documenti costituiscano il presupposto della pretesa controversa.
  • Quando la pretesa economica si fonda su un canone o corrispettivo connesso a un titolo concessorio, il giudice di merito deve verificare il contenuto degli atti concessori e delle comunicazioni tra le parti per stabilire l’effettiva fonte dell’obbligazione e la sua riferibilità soggettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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