Cassazione Civile, Ordinanza n. 29845/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva deliberato, con una prima assemblea, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su parti comuni consistenti nel rifacimento delle fognature e nel consolidamento strutturale. Una successiva delibera assembleare aveva poi mantenuto ferma la sospensione di tali lavori, negando alla società condomina l'autorizzazione alla prosecuzione, sul presupposto di una difformità rispetto a quanto già autorizzato. La società condomina impugnava la delibera di sospensione sostenendo che, avendo ad oggetto innovazioni, essa richiedesse la maggioranza qualificata prevista dagli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c. Il giudice di primo grado aveva ritenuto innovative le opere, ma aveva poi rigettato la domanda di annullamento della delibera di sospensione; la Corte d'appello aveva invece annullato la delibera ritenendola anch'essa relativa a innovazioni e non adottata con il quorum richiesto. Il condominio ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1120, comma 1, e 1136, comma 5, c.c., sostenendo che la delibera impugnata non riguardava innovazioni, ma si limitava a confermare la sospensione dei lavori già disposta, con carattere meramente ordinatorio e provvisorio; la controricorrente replicava che la qualificazione delle opere come innovazioni fosse già coperta da giudicato per mancata impugnazione incidentale sul punto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la delibera impugnata non fosse una deliberazione di innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., perché non introduceva una nuova decisione di segno contrario rispetto all'autorizzazione originaria, ma si limitava a confermare in via provvisoria la sospensione dei lavori già disposta in precedenza, mantenendo lo status quo. Ha inoltre escluso che vi fosse giudicato sulla qualificazione come innovazioni con riferimento alla delibera oggetto del giudizio di legittimità, poiché tale qualificazione riguardava la precedente delibera autorizzativa dei lavori e non quella successiva di sospensione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1120 c.c.
La norma sulle innovazioni condominiali non si applica a una delibera che si limiti a confermare in via ordinatoria e provvisoria la sospensione di lavori già autorizzati, senza adottare una decisione nuova di segno uguale e contrario all'originaria autorizzazione.
art. 1136, comma 5, c.c.
La maggioranza qualificata richiesta per le innovazioni non è necessaria quando la delibera non ha contenuto innovativo ma solo confermativo della sospensione di lavori già in corso.
art. 1137 c.c.
L'impugnazione tempestiva è necessaria per contestare le delibere annullabili; tuttavia, nella specie, il punto decisivo non era il giudicato sulla precedente delibera, ma la corretta qualificazione della delibera oggetto del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- In materia condominiale, una delibera non può essere qualificata come innovazione solo perché incide su lavori relativi alle parti comuni: occorre verificare se essa introduca realmente una modificazione dell'assetto della cosa comune oppure si limiti a mantenere o confermare una sospensione già disposta.
- La nozione di innovazione ex art. 1120 c.c. richiede una decisione positiva di alterazione della cosa comune; un atto assembleare meramente confermativo, ordinatorio o conservativo dello status quo non richiede il quorum previsto per le innovazioni.
- Il giudicato formatosi su una precedente deliberazione non si estende automaticamente a una delibera successiva diversa, anche se collegata ai medesimi lavori, quando la questione controversa riguarda un diverso contenuto decisionale.
- Nel sindacato di legittimità, la qualificazione giuridica della delibera assembleare deve essere compiuta in base al suo effettivo contenuto dispositivo e ai suoi effetti concreti, non alla sola etichetta o al collegamento con precedenti deliberazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29745/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29747/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29783/2022 del 12/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →