Sentenza n. 12328/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. n. QC/-OMISSIS-/2025 prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 5.8.2025, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa al lotto A.16 della procedura di “affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - della nota acquisita al protocollo Dipartimento n. QC/2025-OMISSIS- del 5.8.2025, con la quale il R.U.P. e il seggio di gara hanno comunicato le criticità emerse all’esito dei controlli di legge svolti sugli operatori economici coinvolti nella procedura, proponendo la rettifica della graduatoria con le relative puntuali motivazioni; - del verbale della seduta del seggio di gara del 5.8.2025; - del provvedimento di aggiudicazione del lotto A.16 alla società -OMISSIS-s.; - del provvedimento di approvazione della graduatoria così come riformulata alla luce della suddetta esclusione, allegata alla impugnata determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. n. QC/-OMISSIS-/2025 prot. n. QC/-OMISSIS-/2025 del 5.8.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria del lotto A.16 di una procedura per l'affidamento di concessioni demaniali marittime e contestuale aggiudicazione del lotto ad altra società
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, inizialmente risultata aggiudicataria del lotto A.16, ha impugnato l'esclusione disposta da Roma Capitale per la ritenuta violazione dell'art. 95, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 36/2023, sostenendo l'insussistenza di un unico centro decisionale tra la propria società e l'altra concorrente aggiudicataria. Ha dedotto che il rapporto di affinità tra i rispettivi amministratori, unitamente alla diversità delle compagini sociali, delle sedi e degli assetti societari, non dimostrerebbe l'esistenza di collegamenti strutturali, partecipazioni incrociate, rapporti di controllo o comunanza di cariche. Ha inoltre censurato l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo, lamentando di non essere stata invitata a presentare osservazioni prima dell'esclusione. Roma Capitale e la controinteressata hanno evidenziato, oltre al legame familiare, il rapporto di lavoro intercorrente tra l'amministratore di una concorrente e la società concessionaria uscente del medesimo stabilimento, il cui amministratore era anche legale rappresentante dell'altra concorrente, nonché la partecipazione di entrambe le imprese al medesimo lotto. È stata altresì richiamata un'intervista televisiva, la cui rilevanza non è stata ritenuta decisiva dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'esclusione per offerte imputabili a un unico centro decisionale come causa di esclusione non automatica: l'accertamento del presupposto richiede una valutazione tecnica, mentre, una volta accertato il presupposto legale, l'esclusione è necessitata. Il contraddittorio procedimentale è tendenzialmente doveroso, anche in base alla lex specialis, ma non costituisce un obbligo incondizionato nei casi eclatanti e può essere omesso quando l'amministrazione dimostri che l'apporto dell'interessato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sufficienti e convergenti il rapporto di affinità tra gli amministratori, il rapporto di lavoro di uno di essi con la società concessionaria uscente amministrata dal rappresentante dell'altra concorrente e la partecipazione delle due imprese al medesimo lotto. Tali elementi dimostrano, secondo un criterio probabilistico, il pericolo di un unico centro decisionale e non richiedono la prova di un concreto coordinamento delle offerte o di un effettivo effetto anticoncorrenziale. Le deduzioni dell'impresa, limitate alla distinzione tra affinità e parentela e alla contestazione della rilevanza del rapporto familiare, non avrebbero potuto sovvertire l'esito. L'esclusione è stata quindi ritenuta legittima e non annullabile neppure per omesso contraddittorio. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 36/2023
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: [...] sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara
La disposizione configura una causa di esclusione non automatica quanto all'accertamento del presupposto, che richiede una valutazione di discrezionalità tecnica; una volta accertata, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale, l'esclusione diviene necessitata. È sufficiente la prova probabilistica del pericolo di coordinamento, senza necessità di dimostrare il concreto contenuto coordinato delle offerte o l'effettiva alterazione della concorrenza.
art. 7.1 dell'avviso pubblico
La sussistenza di una delle circostanze di cui all’art. 95 del Codice dei contratti costituisce causa di esclusione non automatica ed è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
La lex specialis prevede il previo contraddittorio per l'accertamento delle cause di esclusione non automatiche; tuttavia, l'omissione non determina l'annullamento quando sia dimostrato che l'apporto dell'impresa non avrebbe potuto modificare l'esito.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990
L’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale è superabile [...] qualora [...] l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando l'amministrazione dimostri che, anche considerando l'apporto collaborativo dell'interessato, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso; la regola opera anche per provvedimenti caratterizzati da discrezionalità tecnica.
art. 96 d.lgs. n. 36/2023
Disciplina uniformemente il procedimento relativo alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95; dal suo contenuto non deriva un generale e incondizionato obbligo di attivare sempre un autonomo sub-procedimento in contraddittorio.
art. 57, paragrafo 4, lettera d), direttiva UE n. 24/2014
Costituisce la matrice europea della disciplina relativa alle offerte imputabili a un unico centro decisionale e alle cause di esclusione non automatiche.
Massime di principio
- L'esclusione per la sussistenza di rilevanti indizi che rendano le offerte imputabili a un unico centro decisionale è una causa di esclusione non automatica quanto all'accertamento, poiché richiede una valutazione di discrezionalità tecnica; una volta verificato il presupposto legale, l'esclusione è necessitata.
- Per accertare l'unico centro decisionale, la stazione appaltante deve procedere dapprima alla verifica di un eventuale controllo sostanziale, quindi all'accertamento di una relazione, anche di fatto, idonea in astratto a consentire il condizionamento reciproco nella formulazione delle offerte e, infine, alla verifica dell'unicità del centro decisionale sulla base degli assetti societari, personali e funzionali o, se necessario, del contenuto delle offerte.
- Ai fini dell'esclusione è sufficiente un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti idoneo a raggiungere una verosimiglianza probabilistica dell'unico centro decisionale; non occorre dimostrare né il concreto coordinamento delle offerte né l'effettiva produzione di conseguenze anticoncorrenziali.
- Poiché l'accertamento dell'unico centro decisionale presenta margini di opinabilità e implica discrezionalità tecnica, la previa contestazione agli operatori coinvolti è tendenzialmente doverosa, salvo i casi di assoluta evidenza e salvo che l'amministrazione dimostri, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, che l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l'esito.
- Un legame familiare tra amministratori, considerato insieme ad altri elementi convergenti quali rapporti di lavoro con la concessionaria uscente e partecipazione al medesimo lotto, può integrare un quadro sufficiente a dimostrare il pericolo che le offerte provengano da un unico centro decisionale, anche in assenza di controllo societario formale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →