Cassazione Civile, Ordinanza n. 23370/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società cessionaria di crediti aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di una somma derivante da crediti vantati nei confronti di terze società cedenti. Il comune aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, riducendo l’importo ingiunto sulla base di controcrediti vantati dall’ente nei confronti delle società originarie cedenti, sino alla condanna del comune al pagamento del residuo. In appello la cessionaria aveva sostenuto che il tribunale avesse valorizzato documenti estranei al fascicolo posto a base del decreto ingiuntivo e che la consulenza tecnica d’ufficio contabile si fosse fondata illegittimamente su tali documenti; chiedeva quindi la riforma integrale della decisione e la condanna dell’ente all’intero importo originariamente ingiunto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società deduceva nullità del procedimento e della sentenza, richiamando l’art. 2697 c.c. e l’art. 194 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione, assumendo che la CTU avesse considerato fatture e note di credito non ricomprese nella cessione e dunque estranee al giudizio; sosteneva inoltre che la Corte d’appello non avesse correttamente valutato la questione della compensazione tra crediti contrapposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non fosse correttamente prospettata, perché tale norma è violata solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova in modo erroneo rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; ciò non era stato in concreto allegato. Quanto all’art. 194 c.p.c., la censura è stata giudicata carente di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato con precisione quali documenti fossero contestati né in quale fase processuale fossero stati depositati, con violazione anche dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la critica non attaccava davvero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente richiamato il principio secondo cui il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, incluse quelle relative a fatti estintivi o modificativi anteriori alla cessione o comunque anteriori alla notifica/accettazione/conoscenza della cessione. Anche la doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata, perché la sentenza di merito aveva fornito una motivazione chiara e sufficiente e il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
art. 194 c.p.c.
La censura sulla consulenza tecnica deve essere specifica e deve indicare con precisione i documenti ritenuti illegittimamente valutati e il momento del loro deposito; altrimenti la doglianza è inammissibile o comunque infondata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire l’individuazione precisa dei documenti e degli atti richiamati; la mancata specificazione del contenuto e della collocazione processuale dei documenti determina difetto di specificità.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione ha dato atto della proposta di definizione anticipata e del fatto che il giudizio è stato definito in conformità ad essa.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito sostanzialmente in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste per la responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare genericamente l’esito della valutazione probatoria o la ricostruzione del fatto: occorre allegare un vero errore di riparto dell’onere tra fatti costitutivi ed eccezioni.
- Nel ricorso per cassazione, le censure relative alla CTU o ai documenti utilizzati dal consulente devono essere specifiche, indicando puntualmente quali atti si assumano illegittimamente considerati e quando siano stati prodotti; la mera denuncia astratta non è sufficiente.
- Nel rapporto di cessione del credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e i fatti modificativi o estintivi anteriori alla cessione o anteriori alla notificazione/accettazione/conoscenza della cessione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione chiara e sufficiente.
- La censura di omessa o contraddittoria motivazione è infondata quando la decisione di merito contenga una motivazione effettiva; non può essere usata per ottenere un nuovo esame dei fatti.
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