Cassazione Penale, Sentenza n. 27784/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di terzi intestatari di immobili oggetto di confisca disposta nei confronti di Conti Aldo, hanno impugnato la conferma della confisca per violazione di legge e carenza di motivazione. Hanno sostenuto che gli acquisti degli immobili erano legittimi e proporzionati alle loro capacità economiche e hanno contestato la riconducibilità dei beni al proposto. Hanno inoltre dedotto una questione processuale relativa alla mancata notifica del decreto impugnato al loro difensore, affermando che la conoscenza del provvedimento sarebbe intervenuta solo con l'ordinanza di sgombero del 5 marzo 2014 (indicata come evento che avrebbe fatto decorrere il termine per il ricorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività: ha ritenuto che la conoscenza del provvedimento impugnato fosse avvenuta anteriormente, con la notifica del decreto di citazione nei procedimenti di rinvio disposti dalla Corte (decreto del 4 marzo 2022, deposito 11 giugno 2022; ultime notifiche 10.11.2021), dalla quale è decorso il termine per proporre ricorso per cassazione. In subordine la Corte osserva che il decreto impugnato conteneva motivazione congrua sulla riconducibilità dei beni a Conti Aldo, per cui le doglianze attengono a vizi della motivazione non sindacabili in questa sede. Perciò ha respinto i ricorsi, estendendo l'inammissibilità anche ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità si estende ai motivi nuovi depositati in memoria ai sensi dell'art. 585, comma 4, quindi anche le nuove argomentazioni non sono state esaminate una volta dichiarata l'inammissibilità per tardività
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione va valutata in base al momento in cui il terzo interessato ha effettivamente avuto conoscenza del provvedimento: notifiche intervenute in procedimenti collegati (es. citazioni in giudizi di rinvio) possono far decorrere il termine anche se il terzo non ha ricevuto un atto specifico di notifica del decreto impugnato.
- Le contestazioni relative alla riconducibilità dei beni a un soggetto destinatario di misure di prevenzione devono essere tempestivamente dedotte e documentate: se l'atto impugnato offre motivazione congrua, le questioni di merito basate sulla valutazione dei fatti possono risultare inammissibili in cassazione perché attengono alla motivazione e non a violazioni di legge.
- La mancata notifica al difensore può essere rilevante soltanto se provata e tempestivamente dedotta; i ricorrenti devono curare la documentazione delle notifiche e delle conoscenze processuali per evitare decadenze per tardività.
- Le memorie con motivi nuovi non sottraggono all'obbligo di tempestività: se il ricorso principale è inammissibile, anche i motivi nuovi vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4.
- In casi con più terzi interessati e procedimenti collegati, è importante monitorare tutte le notifiche e partecipazioni processuali dei soggetti assimilabili per calcolare correttamente i termini e tutelare i diritti di impugnazione.
Testo integrale
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