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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37170/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (modello unico 2004, periodo d'imposta 2003), relativa a imposte dichiarate ma non versate. Nei gradi di merito la cartella era stata annullata per ritenuta necessità della preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e per asserito difetto di motivazione. In cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva tre motivi: (1) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6 L. 212/2000, sostenendo che la comunicazione preventiva non è obbligatoria quando l'iscrizione a ruolo deriva dal mero mancato versamento di somme dichiarate dallo stesso contribuente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che spettava alla contribuente provare la lesione concreta del diritto di difesa derivante dall'assenza della comunicazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione da parte della CTR della circostanza che la cartella era stata preceduta da due comunicazioni ex art. 36-bis. La società resistente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita novità della questione sulla non obbligatorietà della comunicazione e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa pronuncia su eccezioni processuali relative a giudicato interno e inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando il principio per cui, nei controlli automatizzati, la comunicazione preventiva ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato pagamento di imposte già indicate in dichiarazione, in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo dell'Agenzia. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché condizionato e relativo a questioni non esaminate in appello per assorbimento, riproponibili eventualmente solo nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La comunicazione preventiva al contribuente è necessaria solo quando il controllo automatizzato evidenzi errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione; non è richiesta nel mero recupero di imposte dichiarate e non versate, trattandosi di riscontro cartolare senza valutazioni giuridiche.

  • art. 6 L. 212/2000

    L'obbligo di informazione preventiva opera solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in mancanza di tali incertezze, la cartella resta legittima anche senza comunicazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare le circostanze di fatto che fondano l'eccezione di invalidità della cartella o la lesione del diritto di difesa incombe sulla parte che le deduce.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo principale, non essendo stata comunque accolta come autonoma ragione di cassazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorso incidentale come parametro per denunciare omessa pronuncia, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché proposta come ricorso incidentale condizionato su capi non esaminati in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la mancata comunicazione preventiva non determina di per sé la nullità della cartella quando la pretesa si fonda sul semplice mancato versamento di importi già dichiarati dal contribuente.
  • L'obbligo di comunicazione ex art. 36-bis sussiste solo in presenza di errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione; se il controllo è meramente cartolare e non richiede valutazioni giuridiche, la cartella è legittima anche senza previo avviso.
  • Chi eccepisce l'illegittimità della cartella per omessa comunicazione deve allegare e provare le specifiche incertezze dichiarative o la concreta lesione del diritto di difesa.
  • Il ricorso incidentale condizionato proposto per questioni non decise in appello perché assorbite è inammissibile se la parte non ha interesse autonomo alla sua decisione immediata, potendo riproporle solo nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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