Cassazione Civile, Ordinanza n. 15573/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo per danno non patrimoniale da eccessiva durata di una procedura di liquidazione concorsuale di un'eredità beneficiata, instaurata per il soddisfacimento di crediti professionali verso il de cuius. La procedura, avviata dopo la presentazione delle dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c., aveva visto la nomina di un notaio, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato di graduazione, successive autorizzazioni e proroghe del termine ex art. 500 c.c., nonché un reclamo contro lo stato di graduazione definito nel 2018. La Corte d'appello aveva negato l'applicabilità della L. n. 89/2001, ritenendo che la procedura non fosse un 'processo' ai fini dell'equa riparazione perché svolta per iniziativa dell'erede, con l'ausilio del notaio, e con eventuale intervento del giudice solo in sede di reclamo. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto: 1) violazione della L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la procedura fosse assimilabile al fallimento e che il termine ragionevole dovesse decorrere dalla presentazione delle dichiarazioni di credito; 2) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, per avere la Corte d'appello erroneamente avvicinato la procedura alla liquidazione coatta amministrativa invece che al fallimento; 3) violazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il procedimento comprendesse tutte le attività finalizzate alla soddisfazione dei creditori, anche quelle non svolte davanti al giudice; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo di aver confidato in un orientamento favorevole e che quindi non vi fossero i presupposti per la loro condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi affermando che la procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata ex artt. 498 ss. c.c. ha natura non contenziosa e unilaterale: le dichiarazioni di credito non equivalgono a una domanda giudiziale o a un'insinuazione al passivo, l'attività successiva è curata dall'erede con l'assistenza del notaio senza direzione giudiziale, e l'intervento del giudice è solo eventuale in caso di reclamo ex art. 501 c.c. Pertanto tale procedura non rientra nella nozione di 'processo' rilevante ai fini della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, salvo la fase eventualmente instaurata dinanzi al giudice a seguito di reclamo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, essendo il ricorso per equa riparazione integralmente soccombente nei gradi di merito, la regolazione delle spese rientrava nella discrezionalità del giudice di merito e non era censurabile nei termini prospettati. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità perché il Ministero non ha svolto difese; esclusa anche la dichiarazione sul contributo unificato per l'esenzione del procedimento.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis
la disciplina dell'equa riparazione non si applica alla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata nella fase anteriore all'eventuale reclamo giudiziale, perché non si tratta di un processo in senso rilevante per la legge Pinto
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
la Corte esclude che la procedura in esame sia assimilabile al fallimento ai fini del computo della durata ragionevole
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2-bis e 2-ter
le disposizioni invocate non consentono di attrarre nella nozione di processo la procedura di liquidazione ereditaria svolta senza contraddittorio giudiziale
art. 6 CEDU
il procedimento di liquidazione dell'eredità beneficiata, essendo non contenzioso e unilaterale, non integra una 'controversia' su diritti e doveri di carattere civile, salvo l'eventuale fase di reclamo davanti al giudice
art. 24 Cost.
norma invocata dai ricorrenti, ma non ritenuta idonea a mutare la natura della procedura ai fini dell'equa riparazione
art. 111 Cost.
norma invocata dai ricorrenti, ma non ritenuta idonea a qualificare la procedura come processo
art. 498 c.c.
la dichiarazione di credito presentata al notaio non è equiparabile a domanda giudiziale o insinuazione al passivo fallimentare
art. 500 c.c.
disciplina il termine per la liquidazione e la formazione dello stato di graduazione, che può essere prorogato
art. 501 c.c.
il giudice interviene solo eventualemente sul reclamo dei creditori avverso lo stato di graduazione
art. 506 c.c.
l'apertura della procedura paralizza le azioni esecutive individuali, ma non esclude la proposizione di domande giudiziali di accertamento e condanna
art. 493 c.c.
l'erede beneficiato non può liberamente disporre dei beni ereditari; l'autorizzazione giudiziale agli atti dispositivi non attribuisce natura giurisdizionale alla procedura
art. 92 c.p.c.
la censura sulle spese è inammissibile quando la parte è totalmente soccombente e si contesta solo l'opportunità della compensazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non è dovuta la declaratoria sul raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente dal contributo
Massime di principio
- La procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ex artt. 498 ss. c.c. non è, di regola, un 'processo' ai fini della L. n. 89/2001 nella fase svolta dall'erede con l'ausilio del notaio, poiché manca un giudizio contenzioso davanti a un organo giurisdizionale e manca un contraddittorio strutturato tra parti contrapposte.
- La presentazione della dichiarazione di credito nella procedura ereditaria beneficiata non equivale alla domanda giudiziale né all'insinuazione al passivo fallimentare, e non è il dies a quo per l'indennizzo da irragionevole durata.
- L'intervento del giudice nella liquidazione dell'eredità beneficiata ha carattere eventuale e limitato al reclamo avverso lo stato di graduazione; solo questa fase, se instaurata, può presentare i connotati di una controversia rilevante ai fini dell'art. 6 CEDU e della legge Pinto.
- L'autorizzazione giudiziale agli atti dispositivi dell'erede beneficiato risponde alla disciplina sostanziale della limitazione di responsabilità per debiti ereditari e non trasforma la procedura in un processo giurisdizionale.
- In tema di spese, quando la domanda è integralmente respinta, la scelta di compensare o meno le spese nei limiti consentiti dalla legge appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione solo perché la parte confidava in precedenti favorevoli.
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